Approvato definitivamente alla Camera nella seduta del 1° agosto u.s. il disegno di legge in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro con delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Il disegno di legge in primo luogo contiene all’art. 1 la delega, per il Governo, ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’art. 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.
I successivi articoli del provvedimento, aggiunti nel corso dell’esame presso il Senato, recano misure precettive volte a rafforzare immediatamente gli strumenti per la sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’art. 2 prevede che, nei casi di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia immediatamente all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
L’art. 3 reca modifiche al DLgs 626 del 1994, che intervengono sostanzialmente sulle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d’appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
L’art. 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento, individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello territoriale.
Le amministrazioni pubbliche più direttamente coinvolte dalla materia in esame devono provvedere ad integrare i rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate.
Inoltre, si dispone l’avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’art. 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall’art. 36-bis, commi 1 e 2, del DL 223/2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro che avvengano nel settore dell’edilizia.
Inoltre viene aggiunta un’ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’art. 6, quindi, per agevolare l’azione di accertamento degli organi ispettivi, prevede che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Vengono così estese a tutte le attività espletate in regime di appalto o subappalto gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, già previsto dall’art. 36-bis, commi da 3 a 5, del DL 223/2006, con riferimento ai cantieri edili.
L’art. 7, attribuisce agli organismi paritetici di cui all’art. 20 del DLgs 626/1994 la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nel proprio ambito di competenza sopralluoghi per valutarel’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’art. 8,, intervenendo sul DLgs n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici) , include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza.
L’art. 9, è volto ad introdurre apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
L’art. 10, concede un credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Il credito di imposta è concesso in via sperimentale per il biennio 2008-2009, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui.
L’art.11,, con riferimento alle misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali (commi 1192-1201 della legge finanziaria 2007), è volto a modificare la previsione secondo cui nei confronti dei datori di lavoro che presentino l’istanza di regolarizzazione sono sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall’istanza. Con la modifica introdotta invece si dispone che dalla prevista sospensione delle ispezioni o verifiche sono escluse quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Infine l’art. 12,, al fine di rafforzare l’organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell’anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero stesso.
Disegno di legge
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
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