È all’esame delle Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati e della Commissione Industria del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 12 gennaio p.v., lo Schema di decreto legislativo recante ”Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE”
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre scorso, mira al potenziamento ed alla razionalizzazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energia rinnovabile ed ha fra gli obiettivi principali quello di diminuire gli oneri indiretti legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il provvedimento prevede, tra l’altro:
La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate. In particolare, tali attività sono regolate, secondo un criterio di proporzionalità da:
– Autorizzazioni e procedure amministrative
– autorizzazione unica di cui all’art. 12 del Dlgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) come modificata dal provvedimento;
– procedura abilitativa semplificata ovvero
– comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, entrambe previste dallo Schema .
– Autorizzazione Unica
L’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del Dlgs 387/2003 viene modificata nel senso che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo’ essere superiore a 180 giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità nel caso in cui tale verifica si concluda con l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Nel caso di impianti sottoposti a VIA il termine massimo sopracitato non puo’ essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti per il provvedimento di VIA.
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, saranno individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Fino all’emanazione di tale decreto non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse.
– Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile
Per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida adottate con il DM 10 settembre 2010 (ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003) è stabilito che la procedura abilitativa semplificata sostituisce l’odierna denuncia di inizio attività per gli impianti.
In particolare, tale procedura prevede che il proprietario dell’immobile o chi ha la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenti al Comune almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida adottate con il DM 10 settembre 2010 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti.
– Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Viene stabilito che gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata ovvero alla comunicazione previste dal provvedimento quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterano la sagoma degli edifici nonchè all’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa semplificata. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno definite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, cui si applica la procedura abilitativa semplificata.
– Regolamentazione tecnica
Viene disposto che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione del rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche previste dall’Allegato 2 del provvedimento.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.
– Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Viene previsto che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione – che le Regioni possono incrementare – e le decorrenze di cui all’allegato 3 del provvedimento (ossia da un minimo del 20% del fabbisogno quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento crescente di anno in anno fino ad un massimo del 50% quando la richiesta è presentata entro il quarto anno successivo). Le leggi regionali potranno, peraltro, stabilire incrementi dei suddetti valori.
– Misure di semplificazione
Viene introdotto un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonchè una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino – con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro della Semplificazione, d’intesa con la Conferenza Unificata – degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per il rilascio degli incentivi.
– Certificazione energetica degli edifici
Vengono introdotte modifiche al Dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) in materia di rendimento energetico nell’edilizia volte a prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.
– Disposizioni in materia di informazione
Viene affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, un portale informatico di supporto per gli operatori contenente, tra l’altro: le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili, gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le condizioni e le modalità con cui i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili rendono disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.
– Sistemi di qualificazione degli installatori
Vengono disciplinati i requisiti tecnico-professionali per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.
– Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento
Viene stabilito che le infrastrutture destinate alla installazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia). Viene, inoltre, istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano a sostegno della realizzazione delle suddette reti e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al citato fondo di garanzia.
– Entrata in vigore
Il provvedimento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
– Allegato 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
Per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, vengono fissate le percentuali minime di energia prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al 30%, 40% e 50%. Tali obblighi non si applicano qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Lo Schema, su cui non è stato ancora reso il parere della Conferenza Unificata, dopo l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
(Fonte: Ance)
Schema di decreto legislativo (.pdf)
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