Schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 il decreto ministero delle infrastrutture 11 novembre 2011 recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi “
Il decreto è emanato ai sensi dell’art. 128 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli 13 e 271 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207
Ricordiamo che l’art. 128 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 dispone che l ‘attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
L’art. 128, dispone, inoltre, che le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture.
Le disposizioni del decreto si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, e per la predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi a partire dall’anno 2013.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011.
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del dpr 5 ottobre 2010, n. 207
(GU n. 55 del 6-3-2012 )
Art. 1 Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. I limiti di cui all’art. 128, commi 1 e 6 del DLgs 12 aprile 2006. n. 163 sono riferiti all’importo complessivo dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all’art. 16 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DPR 5 ottobre 2010. n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 128, comma 9 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 13, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l’accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
Art. 2 Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori
1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell’art. 128, comma 2 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, nonchè tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell’art. 53, comma 6 del DLgs 12 aprile 2006. n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma.Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all’applicazione dell’art. 128, comma 4 del DLgs 12 aprile 2006. n. 163.
2. Per l’inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell’art. 11, comma 1 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all’art. 153 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio di fattibilità.
Art. 3 Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell’intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.
2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell’anno cui l’elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l’ordine di priorità in conformità all’art. 128, comma 3 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.
Art. 4 Redazione dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno e adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa
1. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall’art. 128, comma 6, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell’art. 128 comma 6 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all’art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio di fattibilità.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 128 comma 1 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all’art. 125, comma 7, ultimo periodo. del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale.
4. Ove necessario, l’elenco annuale è adeguato in fasi intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i
diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.
Art. 5 Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall’art. 128, comma 2, ultimo periodo, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, prima dell’approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purchè queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all’art. 1 comma 3.
2. Quando il programma dell’amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.
3. Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo l’approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.
Art. 6 Programmazione annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l’acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. L’inclusione nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall’art. 279 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’impiego di capitale privato ai sensi dell’art. 278 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all’attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell’anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonchè l’indicazione del responsabile del procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l’art. 1, commi 3, 4 e 5, l’art. 4, commi 4, 5 e 6 e l’art. 5.
Art. 7 Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto con le relative schede allegate sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 1021/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, nonchè per la predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi a partire dall’anno 2013. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
pubblicato in data: 08/03/2012