Il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso le risposte ai quesiti di Unioncamere, in relazione all’art. 13 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici che è entrato in vigore lo scorso 27 marzo.
Il testo del decreto semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici.
In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire.
Di seguito i quesiti e le risposte:
1. OBBLIGHI DOCUMENTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE
L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).
L’ultimo capoverso dell’art. 13, impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.
In molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
Infatti i documenti da consegnare sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:
- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e – finora – per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico che andrà consegnato;
- il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla.
La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio.
2. LA NUOVA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DI GARANZIA DEL VENDITORE CIRCA LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA
L’art. 13, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza “. La norma si riferisce solo al “venditore“. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile. L’introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.
3. I CONTENUTI DELLA GARANZIA DEL VENDITORE
La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 e 1490, comma 1.
Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.
4. LA POSSIBILITÀ DELLE PARTI DI DEROGARE ALL’OBBLIGO DI GARANZIA DEL VENDITORE
La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fedetaciuto al compratore i vizi della cosa. Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.
Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la garanzia del venditore.
5. I CONNESSI CHIARIMENTI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DI TALUNE SANZIONI
Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa.
6. LA MANCANZA DI UN GENERALE OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I PROFILI TEMPORALI DELLA NUOVA DISCIPLINA
L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, , in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
Quesiti
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