Sicurezza sul lavoro – lavori privati di importo inferiore a 100 mila euro

La Direzione generale per l’attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro hanno emesso la Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 concernente l’applicazione delle disposizioni dell’art. 90, comma 11 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 11 dell’art. 90 persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi.

In tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni del coordinatore per la progettazione.

Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

Analogamente, nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti commessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.

Circolare Ministero del lavoro 29 ottobre 2009 n. 30
Direzione generale per l’attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Oggetto: applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, DLgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui in oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito dell’entrata in vigore del DLgs 3 agosto 2009, n. 106, l’art. 90, comma 11, dispone quanto segue: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione.

Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore perla progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

Analogamente, nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti commessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.

 

pubblicato in data: 06/11/2009