Validità temporale del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010, fornisce indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Le indicazioni fornite trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 2010.

Il Ministero del Lavoro affronta la validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale l’Autorità di vigilanza ha stabilito che “anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’art. 39-septies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili”

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.

Diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007. 


Circolare 8 ottobre 2010 n. 35
Oggetto: DURC – Determinazione AVCP n. 1/2010

pubblicato in data: 11/10/2010