La Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro ai sensi dell’articolo 12 comma 2 del DLgs n. 81/08, si è espressa in ordine ad una questione avanzata dall’Ance relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato all’allegato XVII, comma 2, lettera d) del DLgs n. 81/08 medesimo.
Il quesito riguarda, nello specifico, la documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente/responsabile dei lavori (o all’impresa affidataria) ai fini della dimostrazione della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
La Commissione suddetta ha avvalorato quanto sostenuto dall’Ance ossia che il committente o l’impresa affidataria non possono esigere, in fase di verifica di idoneità tecnico professionale, l’esibizione degli attestati inerenti la formazione e l’idoneità sanitaria, non essendo obblighi specifici dei lavoratori autonomi (a meno di disposizioni speciali anche di attuazione del DLgs n. 81/08) ma una facoltà.
Pertanto è legittimo, da parte di un committente o di una impresa affidataria, sia l’affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo in possesso di tale documentazione, sia ad un lavoratore autonomo privo dei summenzionati requisiti.
La Commissione chiarisce che è facoltà del committente richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli riportati in allegato XVII.
In allegato è riportato il testo integrale dell’interpello.