Via libera al Piano Casa anche in Sardegna e in Liguria

Con l'approvazione della legge della Sardegna e della Liguria salgono a 15 i provvedimenti attuativi dell'Accordo del 1° aprile relativo al c.d. Piano Casa 2.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha dato il via libera al disegno di legge recante “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”. In base alle norme appena varate gli interventi di ampliamento e demolizione potranno essere realizzati anche su immobili non residenziali e sono previsti incentivi ulteriori qualora si garantiscano determinati livelli di prestazione energetica e contenimento dei consumi mentre il mutamento della destinazione d’uso è ammesso a condizione che sia compatibile con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Analogamente ad altre leggi regionali è fatto poi divieto di realizzare gli interventi su edifici abusivi, non accatastati, o vincolati. Per quanto riguarda, invece, i centri storici si potrà intervenire su edifici aventi meno di cinquanta anni che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto nel quale ricadono. In caso di demolizione e ricostruzione gli immobili devono risultare ultimati al 31/12/1989.

Si segnala poi la previsione di poter cumulare gli incrementi ammessi dalla legge con quelli già previsti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale.

Di pari passo anche la Liguria che ha approvato definitivamente il disegno di legge “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio”. Come la Sardegna anche la Liguria ammette che gli interventi possano essere effettuati su immobili non residenziali ma per quelli di demolizione e ricostruzione demanda tale facolta’ ai Comuni i quali potranno approvare gli stessi mediante la procedura di Conferenza di Servizi. Ammessa, inoltre, previa approvazione mediante la procedura della Conferenza di Servizi, la demolizione-ricostruzione anche su altra area purchè ritenuta idonea.

Con lapprovazione della legge della Sardegna e della Liguria salgono così a 15 i provvedimenti attuativi  dellAccordo del 1° aprile relativo al cd. Piano Casa 2.

In corso di approvazione definitiva dovrebbe essere anche il ddl del Friuli Venezia Giulia, che è all’esame dell’aula del Consiglio regionale.

Intanto in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Trentino e Umbria sono scaduti i termini assegnati ai Comuni per emanare le delibere di attuazione delle rispettive leggi regionali. In queste Regioni pertanto il Piano Casa 2 è entrato nella fase operativa ed è possibile presentare domande di ampliamento o sostituzione edilizia.

Al fine di fare chiarezza su alcuni aspetti più controversi della propria legge regionale (n. 20 del 14/7/2009) la Giunta del Piemonte ha pubblicato una circolare illustrativa (n. 4/PET del 21/9/2009 – BUR n.38 del 24/9/2009) nella quale viene innanzitutto precisato che sarà possibile  presentare richiesta di permesso ovvero la denuncia d’inizio attività fino al 31 dicembre 2011. Ottenuta l’approvazione del progetto anche successivamente a tale data i lavori potranno essere iniziati e ultimati entro i rispettivi termini previsti nel relativo titolo edilizio.

Per quanto concerne la possibilità di cumulo degli interventi viene precisato che la LR n. 20/2009 è applicabile a quegli edifici che abbiano usufruito della LR 21/1998 solamente se la dichiarazione di ultimazione lavori per il recupero del sottotetto sia stata presentata entro il 31 luglio 2009. Negli altri casi l’applicazione della legge regionale 20/2009 è alternativa all’applicazione della legge regionale 21/1998 per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti.

Si segnala, infine, che la Lombardia (Direzione Generale Territorio e Urbanistica) ha pubblicato una nota (n. 104111 del 14/10/2009) contenente “Modalità operative per interventi di sostituzione edilizia in centri storici e nuclei di antica formazione ai sensi del co.4, art.3, LR 13/2009


(fonte ance.it)

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