Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il DPGR n.17/R del 25 febbraio 2010 sul "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39.
Il decreto individua le indicazioni tecniche contenute dell'Attestato di Certificazione Energetica, le modalità di trasmissione dell' ACE, i casi di esclusione dall'obbligo dell'ACE, i requisiti dei soggetti certificatori, i contenuti della targa energetica.
Il regolamento dispone l'obbligatorietà dell' ACE con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di locazione. Sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni, fabbricati con superfice utile totale inferiore a mq.25, fabbricati dichiarati inagibili.
I soggetti abilitati a redigere l'ACE sono quelli in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'art.4, comma 1, lettera c) del DLgs.192/2005
Approfondimenti:
pubblicato il: