L'agenzia delle Entrate attraverso la n. 21/E del 23 aprile 2010 fornisce dei chiarimenti su varie questioni interpretative ai fini degli adempimenti per usufruire delle detrazioni del 36% per interventi di recupero edilizio e del 55% per interventi volti a incentivare il risparmio energetico.
In particolare, per quanto riguarda la detrazione del 55%, la circolare specifica che:
- nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del collaudo. Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
- la sostituzione dei portoni d'ingresso, anche privi di elementi trasparenti, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
- l'assegnazione di eventuali contributi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi;
- nell'ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in riscaldato solo in parte, la detrazione del 55% La detrazione del 55 per cento, pertanto, non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento;
- l'ipotesi di mancato invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, tuttavia viene applicata una sanzione fissa.
Approfondimenti: Agenzia delle Entrate - Circolare n. 21 del 23/04/10
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