LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143

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I   Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative
I a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili.Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
I b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo.
I c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo , edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
I d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali
I e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
I f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
I g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
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II   Impianti industriali completi e cioé: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.
II a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
II b) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici , officine meccaniche, cantieri navali , fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie.
II c) Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) , impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
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III   Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi..
III a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
III b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa , del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici
III c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
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IV   Impianti elettrici
IV a) Impianti e termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
IV b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
IV c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.
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V   Macchine isolate e loro parti.
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VI   Ferrovie e strade
VI a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
VI b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
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VII   Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza, da computarsi a parte.
VII a) Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
VII b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica
VII c) Opere di navigazione interna e portuali.
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VIII   Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.
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IX   Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
IX a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
IX b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
IX c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.