Il collaudo dal latino “cum-laude”, ossia a regola d’arte, serve appunto a verificare la corretta e regolare esecuzione dei lavori ad opera ultimata, da eseguirsi prima di pagare l’ultima rata a saldo all’impresa.
Come si effettua il collaudo
Si distinguono due tipi di collaudo: quello statico e quello amministrativo obbligatorio per la Committenza Pubblica, facoltativo per quella privata.
Non si può evitare di sottoporre l’opera al collaudo statico (Legge n.1086 del 5/11/1972).
Il collaudo amministrativo non è altro che la verifica di tutti i requisiti qualitativi e quantitativi dell’opera realizzata rispetto quanto era stato stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il collaudo statico invece consiste nella verifica delle strutture attraverso le prove di carico dei solai, la verifica delle dimensioni dei vari elementi strutturali in c.a. che devono essere uguali a quelle previste dai calcoli, il controllo delle sezioni e della qualità dei tondini di acciaio usati per le armature, ecc.
L’incarico per il collaudo spetta ad un tecnico di fiducia della Committenza che non sia né il Progettista né il Direttore dei Lavori dell’opera realizzata. Per quanto concerne il collaudo statico l’impresa deve mettere a disposizione del collaudatore alcuni operai e mezzi necessari allo scopo. Dopo aver verificato la regolare esecuzione dei lavori, il collaudatore redige il Verbale di Collaudo. Per quanto concerne il collaudo amministrativo il … redige una Relazione Segreta…
Ci sono dei casi in cui non è obbligatorio il collaudo, ad esempio, per le opere pubbliche si possono distinguere tre categorie in base all’importo della spesa sostenuta per realizzarle:
- per importi fino a 500 milioni di lire non è previsto il collaudo, è sufficiente il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, che deve essere compilato dal Direttore dei Lavori;
- per importi compresi tra i 500 milioni di lire ed un miliardo di lire il collaudo è facoltativo;
- per importi superiori ad un miliardo il collaudo è obbligatorio.
Nuove disposizioni introdotte dalla “Legge Quadro”
il collaudo va eseguito entro 6 mesi dalla dati di ultimazione dei lavori, il Certificato di Collaudo ha ora carattere provvisorio e assume valore definitivo, automaticamente, solo dopo due anni e due mesi dalla sua emissione;
durante il periodo di provvisorietà, l’appaltatore deve rispondere per difformità e vizi dell’opera riconoscibili, purché tempestivamente denunciati dal titolare dei lavori stessi; i collaudatori sono tecnici nominati dall’amministrazione nell’ambito delle proprie strutture, salvo casi di carenza di organico.