Il concetto di comparto edificatorio viene introdotto dall’art. 23 della legge n. 1150 del 1942 abrogato dall’art. 58 del DP.R. n. 327 del 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione
Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l’intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo. Viene introdotto per superare le difficoltà di attuazione del piano dovute alla eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria.