Limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati nonché quantità minime di spazi ed attrezzature pubbliche e di uso collettivo in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi. Devono essere osservati nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e nella revisione di quelli esistenti.
I limiti attinenti l’attività edilizia (anche detti “standards edilizi”) ineriscono alla densità edificatoria, all’altezza degli edifici e alla distanza tra i fabbricati a seconda dell’appartenenza del lotto edificabile ad una delle diverse zone territoriali omogenee (zone A – centro storico; zona B – di completamento e così via) previste dallo strumento urbanistico generale; gli “standards urbanistici” comunemente detti attengono, invece, ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi destinati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi, nonché al rapporto tra popolazione ed attrezzature sanitarie, ospedaliere, universitarie, parchi urbani e territoriali.
A differenza degli standards edilizi, che attengono alle quantità e alle modalità dell’edificazione, gli standards urbanistici si configurano, negli strumenti urbanistici generali, come concreta individuazione di aree sottratte all’edificazione privata e riservate all’utilizzazione per scopi pubblici e sociali.
Essi presuppongono, nella grande maggioranza delle ipotesi, la successiva espropriazione da parte della pubblica amministrazione e la realizzazione degli interventi per mano pubblica (per la disamina della relativa procedura si rinvia alla voce Espropriazione.
Ne consegue che, una volta decorso un quinquennio dall’approvazione del PRG senza che sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, l’individuazione decade e gli immobili riacquistano una – limitata – capacità edificatoria, se esterni al perimetro del centro edificatorio, ovvero possono formare oggetto d’interventi di recupero se situati all’interno del perimetro.
Sul tema della decadenza dei vincoli di PRG si rinvia alla voce Piano Regolatore Generale.