La legge innanzi tutto riordinò la materia relativa agli strumenti di piano, affidandone la principale responsabilità ai Comuni, anche se fu previsto un sistema gerarchico che avrebbe dovuto garantire un completo e capillare controllo del territorio.
– A livello più generale venne istituito il Piano Territoriale di Coordinamento, finalizzato ad orientare e coordinare l’attività urbanistica di aree vaste e vincolante per i piani subordinati;
– A livello comunale sono invece previsti il Piano Regolatore Generale e i Programmi di Fabbricazione (quest’ultimi per i Comuni non obbligati a redigere il PRG);
– La legge poi prevede che i PRG siano attuati attraverso i Piani Particolareggiati, redatti dal Comune.
Per ciascuno di questi strumenti di piano sono indicati specificamente i contenuti, le modalità di formazione e le procedure per l’adozione, la pubblicazione, la presentazione di osservazioni e l’approvazione. E’ inoltre definita la loro validità nel tempo: il PRG ha validità a tempo indeterminato, fin quando non venga modificato da una “variante”. I Piani Particolareggiati hanno validità di 10 anni, entro i quali devono essere attuati.
La legge disciplinava anche dettagliatamente l’attività privata, con una serie di norme che introducono le lottizzazioni ed i comparti edificatori (strumenti esecutivi per attuare i piani particolareggiati), la licenza edilizia per l’edificazione nei centri abitati e nelle zone di espansione, le sanzioni per chi viola le norme urbanistiche. Per quanto riguarda l’esproprio, infine, la legge si rifaceva alle norme del 1865.