La Legge n°765 del 1967, nota come Legge Ponte, apporta alla Legge Urbanistica del 1942 una serie di ampie modifiche, determinanti per razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli, dandogli la configurazione tutt’ora vigente.
Le più importanti modifiche si possono raggruppare secondo i tre obiettivi che la legge si propone:
- Avviare una estesa applicazione dei piani urbanistici, e garantirne il rispetto. Vengono così fissati i termini entro i quali il Comune, obbligato a redigere il PRG, viene sostituito dagli organi statali; si decentra agli uffici regionali del Ministero dei Lavori Pubblici l’approvazione degli strumenti minori (piani particolareggiati, regolamenti edilizi, programmi di fabbricazione). Inoltre si rende obbligatorio il regime di “salvaguardia” dei piani già adottati ma non ancora approvati, per impedire che i piani stessi siano vanificati da licenze edilizie rilasciate in contrasto con le loro previsioni. Si precisano sanzioni per le violazioni delle prescrizioni.
- Porre un freno allo sviluppo edilizio incontrollato. Vengono poste drastiche limitazioni all’edificazione in assenza di strumenti urbanistici e si stabilisce che la licenza edilizia possa essere concessa solo quando le opere di urbanizzazioni siano già esistenti o siano previste dai piani particolareggiati di iniziativa pubblica o lottizzazioni private, già approvati nelle zone di espansione.
- Ottenere la partecipazione dei privati alle spese di urbanizzazione, fino ad allora gravanti esclusivamente sui Comuni. Viene prescritto che siano a carico dei privati la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione gratuita dell’area occorrente) e il versamento del contributo corrispondente a una quota dei costi delle opere di urbanizzazione secondaria. Tale obbligo deve essere sancito da una convenzione tra privato e Comune, necessaria per ottenere l’autorizzazione a lottizzare. La lottizzazione privata si affiancherebbe così al piano particolareggiato di iniziativa pubblica come strumento ordinario di attuazione del PRG nelle nuove zone urbane.
La sentenza della Corte Costituzionale n°55 del 29 maggio 1968 vanificava gli effetti della Legge Ponte, dichiarando illegittimi gli articoli della legge urbanistica che non prevedevano un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo. In altri termini, rilevando che la legislazione vigente identificava di fatto il diritto di proprietà di un suolo con il diritto di edificarlo (jus aedificandi), la sentenza stabiliva che un vincolo di non edificabilità costituisce un danno al proprietario da risarcire con un indennizzo, e che il diritto all’indennizzo decorre dal momento stesso di adozione del PRG.