Legge di riforma della casa, “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità”.
La legge stabiliva l’impiego unitario dei fondi stanziati per l’edilizia economica e popolare, con un coordinamento a livello nazionale tramite il CER (Comintato Edilizia Residenziale) e l’effettiva distribuzione affidata alle Regioni, in base a piani di localizzazione da esse approvati. Veniva anche prevista la creazione di Consorzi regionali degli IACP, il loro riordinamento …, e la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto.
Gli elementi fondamentali della legge 865 riguardano i problemi di pianificazione del territorio. Venivano ampliate le possibilità di intervento dei Comuni, consentendo l’espropriazione delle aree – edificate e non – per la formazione non solo dei PEEP, ma anche di Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP). Veniva inoltre stabilito che le aree PEEP possono coprire fino al 60% del fabbisogno totale di edilizia abitativa per un decennio.
Innovazioni importanti contenute in questa legge sono l’estesa introduzione del diritto di superficie, con conseguente proprietà del bene edificato, su un terreno che rimane di proprietà altrui. Queste norme miravano evidentemente ad aumentare lo spazio a disposizione dell’edilizia pubblica, nell’intento di ridurre il peso della speculazione fondiaria.
L’indennità venne riferita non più al valore di mercato delle aree, ma al loro valore intrinseco. Nelle aree esterne ai centri edificati l’indennizzo veniva posto pari al valore agricolo medio corrispondente alle colture in atto nell’area da espropriare, con un raddoppio a favore del proprietario diretto coltivatore.
Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle zone delimitate come centri storici, veniva assunto come base il valore agricolo medio della coltura più redditizia fra quelle praticate nell’intera regione agraria. Tale valore doveva essere moltiplicato per un coefficiente (tra 1 e 5) per tenere conto dell’andamento di mercato delle aree.