Vi ricorre in circostanze particolari, quando ad esempio si debbano svolgere dei lavori con una certa urgenza e si vogliano eliminare i tempi, relativamente lunghi, delle altre forme di appalto, oppure quando le caratteristiche dell’opera da eseguire, necessitino di un’impresa specializzata e qualificata per eseguirle, oppure anche per altri generi di lavori, purché l’importo complessivo corrisponda ad una cifra inferiore ai 300 milioni di lire.
Le nuove disposizioni contenute nella “Legge Quadro” (art. 24) hanno eliminato la limitazione dell’utilizzabilità di questo tipo di appalto unicamente per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, nei casi di urgenza, laddove si devono ripristinare opere già esistenti, danneggiate o rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura pericolosa.
Sono confermate invece le disposizioni precedenti per il ricorso a tale procedura:
- scelta dell’impresa qualificata per quel tipo di opera;
- realizzazione di lotti successivi;
- utilizzo generale per importi fino a 300 milioni di lire.