Non vuole essere una trattazione completa sull’argomento. Vogliamo solo dare alcuni spunti per approfondire la conoscenza di alcuni tipi di rapporti di lavoro diversi dal libero professionista con Partita IVA aperta.
– tirocini formativi e di orientamento (stage)
Contratti a progetto
Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della durata della prestazione di lavoro e della retribuzione.
Nella Legge Biagi si prevede l’esclusione dal contratto a progetto dei professionisti iscritti a un Albo. Non è chiaro se ci si riferisce ai professionisti in generale o solo nei casi in cui il progetto si riferisce a un’attività per cui è prevista l’iscrizione a un Albo. Alcune interpretazioni (Dir. Prov. Lavoro Modena) propondono per questa seconda ipotesi.
Si può svolgere la propria attività a favore di più committenti.
In caso di gravidanza o malattia il rapporto non cessa, ma è solo sospeso.
Sono escluse dal contratto a progetto le prestazioni occasionali, cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni in un anno, a meno che il compenso percepito superi i 5.000 euro complessivi.
Nel caso di contratto a progetto i contributi previdenziali sono a carico del datore di lavoro e del lavoratore, attualmente nella misura di due terzi e un terzo.
La contribuzione versata nella gestione separata dell’Inps dà diritto alla pensione, dopo almeno cinque anni di contributi (al raggiungimento dell’età pensionabile).
LINK UTILI
– Guida alla Riforma Biagi: il Lavoro a progetto (Min. del Welfare)
– Domande frequenti sul Contratto a Progetto (Dir. Prov. Lavoro Modena)
– altre Domande Frequenti sul contratto a progetto (Roma Explorer)
– Schema di contratto a progetto (Dir. Prov. Lavoro Modena)
– La Gestione Separata INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
Collaborazioni occasionali
Le collaborazioni occasionali sono prestazioni lavorative di natura autonoma, “erogate a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione (2222 c.c.) e con il carattere dell’occasionalità”. (cfr. Ministero del Welfare).
Non è richiesta l’iscrizione a un Albo né l’apertura di una partita IVA.
Il compenso è assoggettato a ritenuta d’acconto pari al 20%. Il datore di lavoro provvede a versarla allo Stato entro il 15 del mese successivo, e a inviare al lavoratore una ricevuta che certifichi i pagamenti dell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 Euro scatta l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS.
Nel caso in cui la durata della prestazione superi i 30 giorni in un anno, vanno considerate altre forme di rapporto, come il Contratto a progetto.
i Tirocini formativi e di orientamento (stage)
I tirocini formativi e di orientamento, più comunemente denominati “stage”, sono stati istituiti dall’art. 18 della Legge 196/97 e più specificamente normati dal Decreto ministeriale 142 del 1998.
Le aziende che propongono stage formativi devono aver stipulato un’apposita convenzione con un Ente (Università, amministrazioni locali, etc.).
Lo stage può non essere remunerato.
I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Al tirocinio possono accedere i laureati da max 18 mesi o i laureandi. In questi casi, la durata massima dello stage è di 12 mesi (24 per i disabili).
LINK UTILI
– Legge 196 del 24/06/1997 (Norme in materia di promozione dell’occupazione)
– Decreto 142 del 25 marzo 1998 – Norme di attuazione dell’art. 18 della 196/97
– Normativa di riferimento sui tirocini del Politecnico di Milano
N.B. Le notizie di questa pagina sono aggiornate alla data del 1 dicembre 2005. In ogni caso è bene informarsi presso un Ente preposto a dare informazioni in materia di Lavoro e Previdenza.