ho trovato questo, chiedo conferma, dovrebbe riferirsi a tutti gli edifici, commerciali e non.
L 1150/44
Art. 41-sexies.
[1] Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (9).
ma il dubbio sta nel fatto: la Tognoli si riferisce a tutto l'edificato o solo alla residenza????
Dopo una lunga ricerca sulla "Guida Normativa del progettista" ho trovato che per i parcheggi non residenziali si fa riferimento alla 1150/42 e alla 765/67 legge ponte che attualizza la precedente in alcune parti. 1mq ogni 20mc di costruito, le leggi parlano di parcheggi di pertinenza, mentre la Tognoli 122/89 si riferisce solo alla residenza. Qualcuno mi smentisce o mi dà ragione? Così troviamo una soluzione! Grazie
anch'io ho trovato la stessa cosa:
-L.1150/42= 1mq/10mc
-abrogata dalla L122/89=1mq/20mc
-abrogata dalla circolare n°3210/67 (applicazione della legge ponte)=1mq/20mc.
tra l'altro sul nuovissimo manuale dell'architetto ho trovato, riguardo all'istruzione, lo stesso riferimento normativo: 1mq/20mc. alla luce di tutto ciò, per i negozi a piano terra applicate queste normative o quella sugli standard (0,4 della sul)? io sarei per la prima ipotesi, perchè l'ultima secondo me si riferisce ai complessi commerciali, non alle piccole attività.
-L.1150/42= 1mq/10mc
-abrogata dalla L122/89=1mq/20mc
-abrogata dalla circolare n°3210/67 (applicazione della legge ponte)=1mq/20mc.
tra l'altro sul nuovissimo manuale dell'architetto ho trovato, riguardo all'istruzione, lo stesso riferimento normativo: 1mq/20mc. alla luce di tutto ciò, per i negozi a piano terra applicate queste normative o quella sugli standard (0,4 della sul)? io sarei per la prima ipotesi, perchè l'ultima secondo me si riferisce ai complessi commerciali, non alle piccole attività.
Bene, grazie della celere risposta. Se lo sapevo prima di questo forum avrei risparmiato tante giornate di ansia!!!
Legge Bersani (D.L. 31 marzo 1998, n. 114)
Le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Il presente decreto non si applica: farmacie, generi di monopolio, produttori ortofrutticoli e agricoli, vendite di carburanti, artigiani, pescatori, vendita delle proprie opere d'arte.
per Aversa:
REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE N.1 del 07-01-2000
direttive regionali in materia di distribuzione commerciale
nb: per i dipendenti di strutture commerciali è buona norma aggiungere un parcheggio separato pari a 1 posto auto ogni 100mq di sup. lorda.
Per gli uffici si considera un surplus di parcheggi per i clienti pari al 10% della sup. lorda.
Le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Il presente decreto non si applica: farmacie, generi di monopolio, produttori ortofrutticoli e agricoli, vendite di carburanti, artigiani, pescatori, vendita delle proprie opere d'arte.
per Aversa:
REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE N.1 del 07-01-2000
direttive regionali in materia di distribuzione commerciale
nb: per i dipendenti di strutture commerciali è buona norma aggiungere un parcheggio separato pari a 1 posto auto ogni 100mq di sup. lorda.
Per gli uffici si considera un surplus di parcheggi per i clienti pari al 10% della sup. lorda.