speriamobene : [post n° 214305]
distanze dai confini, prova iuav nov 2008
Salve a tutti ragazzi, devo svolgere la prova scritta dell'esame di stato il 24 novembre ad aversa. Mi sto esercitando sulla prova scritta data all'Iuav il novembre 2008. La traccia è un pò restrittiva, induce all'errore, nel senso che prevede la progettazione di un edificio in linea e dà dei dati di progetto che mi obbligano a costruire in aderenza ai confini. Il d.m. 1444/68 non regolamenta costruzioni che non siano ad una distanza inferiore ai 10 m l'un dall'altra. Volevo sapere quindi, se è legale costruire in aderenza ai confini e qual'è la legge che regolamenta nello specifico quest'argomento. Grazie anticipati a tutti
ciao!
a quel che so io... è ammessa la costruzione sul confine di pareti NON finestrate, nel caso si stabilisca convenzione tra confinanti (volta ad assicurare il rispetto delle distanze tra edifici fronteggiantisi)..e inoltre quindi..è ammessa la realizzazione in aderenza, qualora esista una costruzione sul confine nella proprietà limitrofa ! da un libro che studio per esame di stato :// la norma forse è del Codice Civile....
spero di esserti stata d'aiuto!
A!
a quel che so io... è ammessa la costruzione sul confine di pareti NON finestrate, nel caso si stabilisca convenzione tra confinanti (volta ad assicurare il rispetto delle distanze tra edifici fronteggiantisi)..e inoltre quindi..è ammessa la realizzazione in aderenza, qualora esista una costruzione sul confine nella proprietà limitrofa ! da un libro che studio per esame di stato :// la norma forse è del Codice Civile....
spero di esserti stata d'aiuto!
A!
grazie allibis, molto gentile; inizierò a spulciare il codice civile. Nel caso in cui ti troverai la norma sotto gli occhi e me la vuoi girare, te ne sarò molto grato
Ciao speriamobene :-)) Vediamo se ti può essere utile questo:
9 - Df – Distanza tra fabbricati ovvero tra pareti finestrate di edifici antistanti
Ai sensi dell'art.9 del D.M. 1444/68, tra pareti finestrate di edifici antistanti, per tutte le
z.t.o. ad eccezione delle z.t.o. “A” e “B”, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta
una distanza minima non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, e comunque di
almeno ml 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Tale
disposizione non si applica ai corpi di fabbrica di uno stesso edificio.
È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l'applicazione degli artt.874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
La distanza minima fra pareti finestrate, essendo norma igienico-sanitaria, non può
essere derogata alla volontà delle parti.
Sono fatte salve le disposizioni della L.R.21/96
9 bis – Distanza tra pareti non finestrate
In tutte le z.t.o., fra i fabbricati che si fronteggiano con facciate non finestrate, la
distanza minima è di ml 3.
La distanza va misurata in senso perpendicolare alle due facciate o porzioni di facciate
che si fronteggiano.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si considerano i corpi di fabbrica interrati.
È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l'applicazione degli artt.874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
Sono fatte salve le disposizioni della L.R.21/96.
Preso dalle NTA di Treviso.
Cmque secondo me nel tuo caso si tratta di un lotto intercluso che dà sempre la possibilità di costruire in aderenza agli edifici vicini.
A proposito, siccome mi sto preparando proprio x Venezia e non ho quella traccia, potresti gentilmente farmela avere? Grazie e in bocca al lupo!
9 - Df – Distanza tra fabbricati ovvero tra pareti finestrate di edifici antistanti
Ai sensi dell'art.9 del D.M. 1444/68, tra pareti finestrate di edifici antistanti, per tutte le
z.t.o. ad eccezione delle z.t.o. “A” e “B”, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta
una distanza minima non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, e comunque di
almeno ml 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Tale
disposizione non si applica ai corpi di fabbrica di uno stesso edificio.
È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l'applicazione degli artt.874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
La distanza minima fra pareti finestrate, essendo norma igienico-sanitaria, non può
essere derogata alla volontà delle parti.
Sono fatte salve le disposizioni della L.R.21/96
9 bis – Distanza tra pareti non finestrate
In tutte le z.t.o., fra i fabbricati che si fronteggiano con facciate non finestrate, la
distanza minima è di ml 3.
La distanza va misurata in senso perpendicolare alle due facciate o porzioni di facciate
che si fronteggiano.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si considerano i corpi di fabbrica interrati.
È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l'applicazione degli artt.874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
Sono fatte salve le disposizioni della L.R.21/96.
Preso dalle NTA di Treviso.
Cmque secondo me nel tuo caso si tratta di un lotto intercluso che dà sempre la possibilità di costruire in aderenza agli edifici vicini.
A proposito, siccome mi sto preparando proprio x Venezia e non ho quella traccia, potresti gentilmente farmela avere? Grazie e in bocca al lupo!
grazie per la diritta isabella. Da come ho capito, e correggimi se sbaglio, è sempre bene tenersi ad una distanza dai confini, pareti finestrate o meno, non meno di 5 metri prendendo in considerazione i regolamenti edilizi più rigidi in questo senso, cioè milano e venezia. Per quanto riguarda le prove le ho scaricate dal link, lascia una traccia, di questo stesso sito. Grazie
Scusami, ho visto la traccia in questione (è del N.O. per questo non l'avevo scaricata): non riesco a capire dove secondo te impone a costruire in aderenza...? E' vero che per linea normalmente si intende + di una affiancata, ma in questo caso si sfora il rapporto di copertura. Quindi secondo me ci sta una linea sola mt 26x12, a dovuta distanza dai confini. L'unico dubbio che mi viene: a sto punto non ho + le due testate cieche??? Illuminami tu...
la traccia ancora non l'ho continuata, lo farò in questi giorni. Secondo me, per essere sicuri di non arrivare all'errore, bisogna arretrarsi rispetto ai confini laterali di 5 metri, rispetto al lato corto, sfruttando quest'arretramento per l'ingresso delle autorimesse a sud. Io opterei per i fronti est ed ovest ciechi. Anche perchè il lotto è orientato precisamente secondo l'asse nord sud, quindi ballatoi d'accesso alle residenze a nord e affaccio degli ambienti più importanti delle abitazioni a sud. Spero di essere stato eloquente nella spiegazione, dimmi cosa ne pensi
Anch'io mi dedicherò nei prossimi giorni meglio a questo tema. Sono d'accordo con te tranne su una cosa: ma se ho 2 fronti ciechi e devo avere 4 app x piano, quindi monoaffaccio; per quanto ne sappia io, monoaffaccio vanno mai esposti a nord...
Per come l'ho interpretato io, il nord è a destra (parallelo ai lati lunghi). Lavoriamoci un pò su e caso mai ci possiamo riaggiornare prossimamente, ok?
Per come l'ho interpretato io, il nord è a destra (parallelo ai lati lunghi). Lavoriamoci un pò su e caso mai ci possiamo riaggiornare prossimamente, ok?