mister : [post n° 272276]
dubbio
differenza tra permesso di costruzione,licenza edilizia e concessione edilizia..
La licenza edilizia fu introdotta dalla L.1150/1945 - L.U.N., da richiedere solo per i manufatti nel centro abitato ed era a titolo gratuito.
La l.765/67 l'ha estesa a tutto il territorio comunale, condizione per il rilascio che siano già presenti le opere di urbanizzazione primaria.
La concessione edilizia fu introdotta dalla L.10/77 Bucalossi e sostituì la licenza edilizia; era a titolo onerosa, cioè per il suo rilascio prevedeva la partecipazione dei privati al contributo per le spese di urbanizzazione; dunque per ritirarla bisognava versare: 1. un contributo commisurato all'incidenza delle opere di ubanizzazione primaria e secondaria, individuato da apposite tabelle regionali distinte per classi di comuni; 2. un contributo commisurato al costo di costruzione. La l.10/77 prescindeva il diritto di proprietà dei suoli dal diritto di edificabilità.
Il Dpr 380/2001, nell'ottica di un regime di semplificazione dei titoli abilitativi li ridusse solamente a due: la DIA (ora sostituita dalla SCIA) e il Permesso di Costruire; quest'ultimo disciplinato dall'art. 10 del dpr 380/2001 individua il suo campo di competenza, ovvero va richiesto per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica. E' a tiolo oneroso come la concessione edilizia, salvo i casi previsti di P.d.c. a titolo gratuito (es. pe gli interventi da realizzare nelle zone agricole comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo).
La l.765/67 l'ha estesa a tutto il territorio comunale, condizione per il rilascio che siano già presenti le opere di urbanizzazione primaria.
La concessione edilizia fu introdotta dalla L.10/77 Bucalossi e sostituì la licenza edilizia; era a titolo onerosa, cioè per il suo rilascio prevedeva la partecipazione dei privati al contributo per le spese di urbanizzazione; dunque per ritirarla bisognava versare: 1. un contributo commisurato all'incidenza delle opere di ubanizzazione primaria e secondaria, individuato da apposite tabelle regionali distinte per classi di comuni; 2. un contributo commisurato al costo di costruzione. La l.10/77 prescindeva il diritto di proprietà dei suoli dal diritto di edificabilità.
Il Dpr 380/2001, nell'ottica di un regime di semplificazione dei titoli abilitativi li ridusse solamente a due: la DIA (ora sostituita dalla SCIA) e il Permesso di Costruire; quest'ultimo disciplinato dall'art. 10 del dpr 380/2001 individua il suo campo di competenza, ovvero va richiesto per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica. E' a tiolo oneroso come la concessione edilizia, salvo i casi previsti di P.d.c. a titolo gratuito (es. pe gli interventi da realizzare nelle zone agricole comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo).
SCUSA AF1972, ti chiedo un ulteriore chiarimento, ma secondo te il D.L. 70 del 2011 sancisce che la super-dia sostituisce il P.C. o pur avendone la stessa funzione, restano attivi tutti e 2?
il P.d.C. resta tutt'ora il principale titolo abilitativo da richiedere in caso di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, tant'è vero che il D.L. 70/2011 ha introdotto il concetto di silenzio assenso per questo permesso (salvo non sussitano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali vale il silenzio rifiuto).
Il ricorso alla Super Dia è uno strumento alternativo al P.d.C. ma non lo sostituisce (ad esempio si può ricorrere alla super dia per gli interventi di cui all’art. 22, c.3 del d.p.r. 380/2001).
Il ricorso alla Super Dia è uno strumento alternativo al P.d.C. ma non lo sostituisce (ad esempio si può ricorrere alla super dia per gli interventi di cui all’art. 22, c.3 del d.p.r. 380/2001).