sissi : [post n° 95495]

Domandina...

In assenza di PRG per costruire vanno rispettati i limiti prescritti dall'art. 41 quinques della 1150/42 (densità max centro ab. 1,5 mc/mq; zona extraurb. 0,10 mc/mq-h. max.3 piani), oppore quelli stabiliti dalla legge 10/77 (divieto di nuove edif. nel centro abitato-densità max fuori del centro ab. non >1/10 dell'area di proprietà)?Grazie a quelli che risponderanno.
c :
in assenza di pianificazione la nuova costruzione è ammessa solo fuori dal centro abitato e con i.f.f. 0,03 mq/mq (se a area a destinazione produttiva, cmq il rapporto di copertura è 1/10). dovrebbe essere la 10 del 77. giusto?
sissi :
Sì, ma allora quella del 42 è stata superata? Non valgono più i limiti imposti dalla legge 1150? Cmq grazie.Tusei già abilitato/a?seno,dovedevo sostenere l'esame?
sara :
ora c'è il testo unico dell'edilizia!!d.p.r. 380/01, c'è un articolo in cui si parla di attività edilizia in assenza di strumento urbanistico,ora non mi ricordo quale articolo...se lo ritrovo vi faccio sapere .ciao ciao
delli :
DPR 380/2001
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
(Legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma).
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al
25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del
presente titolo.

bye bye
sissi :
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