* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
DA QUANDO è EFFETTIVAMANETE IN VIGORE.
SE UN PROGETTISTA E D.L. INIZIA I LAVORI IL 13 MAGGIO E COMUNQUE RESPONSABILE IN PROGETTAZIONE ED ESECUTORE O SI FA RIMENTO ALLA VECCHIA NORMATIVA PER I CANTIERE INIZIATI PRIMA DEL 15? e quindi il responsabile e il committente?
mirko : [post n° 162237]