ele : [post n° 165493]
spessore muro incrementato per isolamento fa distanza in Lombardia?
Domanda: la legge regionale Lombardia n. 26 del 1995 parla di esclusione di conteggio dal volume. Ma se si realizza un intervento a 5 mt dal confine e aumento lo spessore di 10cm per isolamento (quindi vado oltre i 5 mt), l'eccedenza dello spessore mi riduce la distanza a 4,90 (e quindi non posso farlo, o meglio devo indietreggiare con lo spessore incrementato) oppure, oltre che non fare volume non fa anche distanza? Mi hanno detto che non fa nemmeno distanza in base ad una nuova norma regionale appena uscita. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie
io ho sempra saputo che non cuba ma fa distanza... anche perchè le norme tecniche non parlano mai di "struttura effettiva" o di "muratura depurata dall'incremento degli spessori per il contenimento energetico" quando si parla di distanza dai confini ma solo di edificio"... Daltra parte è così anche per i solai: non coba lo spessore eccedente i 30 cm fino ai 50 ma per il calcolo delle altezze massime si considera l'altezza effettiva dell'abitazione...
Se ci sono novità recentissime non lo so ma mi sembra un poco strano che si vada in deroga ai 5 m dal confine...
Se ci sono novità recentissime non lo so ma mi sembra un poco strano che si vada in deroga ai 5 m dal confine...
...anche a me sembra strano e assurdo che si vada in deroga ai 5 mt...che sono già pochini a mio avviso! grazie luca bs
la deroga che ti dava la legge 26/1995 non comprendeva la distanza mentre invece la nuova lr 33/2007 non ne fa riferimento.... indi per cui ciò (:D!) si dovrebbe poter derogare dalle distanze (salvo poi scontrarsi con un qualunque ufficio tecnico locale hehehehe)
bye bye
bye bye
quindi come si dice: fatta la legge, trovato l'inganno...cioè la nuova interpretazione! Vabè... Grazie a tutti
Leggete qui:
RISPARMIO ENERGETICO
Bonus volumetrici per l’isolamento degli edifici: ok al decreto
Il Ministro Scajola annuncia ulteriori semplificazioni per la coibentazione e la realizzazione di impianti
eolici e solari
Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, 25
milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA,
attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”.
Sono questi i principali contenuti dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, approvato dal Consiglio
dei Ministri del 27 febbraio scorso.
Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il
profilo costi e benefici, definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano
un efficiente uso finale dell'energia, e creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei
servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
Bonus volumetrici per pareti e solai
Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle
tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori
volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli
edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per
gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del
nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature
esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro
stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle
altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La
deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Norme di questo tipo sono già vigenti in alcune Regioni: la Basilicata esclude dai computi i maggiori spessori di
murature esterne e solai e i maggiori volumi necessari al miglioramento dell’isolamento termico ed acustico.
In Lombardia l’involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette ai limiti di fabbisogno di
energia previsti dalle disposizioni regionali, non saranno considerati nei computi, a condizione che vi sia una
riduzione di almeno il 10% rispetto ai limiti previsti dalle norme regionali.
Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati
interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva
al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.
Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata
dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il ruolo dell’Enea
All’Enea saranno affidate le funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”: l’ente avrà il compito di
monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi
per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi;
assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti
per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico. Ogni anno l’Agenzia predisporrà un Rapporto
annuale per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull'efficienza energetica
(PAEE) nei quali i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente dovranno indicare gli obiettivi nazionali di
risparmio energetico.
Ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni
Con le modalità previste dall’art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, saranno ripartiti fra le Regioni e le
Province autonome, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali
indicativi individuati con i PAEE. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri
piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali.
Alle Regioni inadempienti sarà inviato dal Governo un motivato richiamo a provvedere; in caso di ulteriore
inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, il Governo procederà al commissariamento.
Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il
terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che
prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di
ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie
esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligate a redigere la certificazione energetica degli edifici, in
caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai
sensi del Dlgs 192/2005.
Lo schema di decreto legislativo è ora all'esame della Confererenza Stato-Regioni e delle Commissioni
parlamentari per il relativo parere.
scusate non conosco la vs. legge regionale in merito, ma se è vero che c'è un bonus riguardante la cubatura in funzione delle caratteristiche dell'involucro per le ragioni che sappiano, non credo, anche se non se ne parla, che le distanze possono essere messe in discussioni, ovvero che vi possano essere delle deroghe. Le norme sulle distanze ci sono già di suo. Se la vs. legge regionale dovesse prevedere alcuna deroga nel merito avrebbe dovuto esplicitarle a lettere cubitali, anche perchè ne verrebbe meno il diritto dei terzi. Se la distanza è 5mt. sempre 5 metri deve rimanere. Quindi se da voi è ammessa la locuzione: "tutto ciò che non è vietato è ammesso" allora vale anche il detto che "tutto ciò che non è in deroga è vietato".
ciao
ciao
...attendiamo l'esame della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari! Ciao ciao
chiarimento... ho scritto un po' confuso.... sorry!
allora la legge regionale 33/2007 introduce:
"1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate"
questo senza fare riferimento alle distanze PERO' questo articolo vive come 1-ter dell'art. 2 della legge regionale 26/1995 la quale, all'art. 1 comma 3 cita:
"Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime"
meglio adesso, vero? :)
in sostanza: le distanze non sono derogate
bye bye
allora la legge regionale 33/2007 introduce:
"1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate"
questo senza fare riferimento alle distanze PERO' questo articolo vive come 1-ter dell'art. 2 della legge regionale 26/1995 la quale, all'art. 1 comma 3 cita:
"Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime"
meglio adesso, vero? :)
in sostanza: le distanze non sono derogate
bye bye
molto chiaro qui se si legge tutta la norma:
www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1995_026.htm#inizio
bye bye
www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1995_026.htm#inizio
bye bye
...ok. Ma da quello che ha riportato Guido, mi sembra di capire che nello schema di decreto legislativo che è in esame si voglia permettere di andare in deroga. Attendiamo...Per ora, comunque non è possibile, giusto?
quindi sino ad adesso è giusta la mia interpretazione della norma. Scusate se mi sono intromesso nelle vs. norme, ma mi piace capire.
ciao
ciao