ale : [post n° 178862]

urgente...domani in comune

vado a discutere di una questione che vista la mia scarsa informazione in materia temo molto.
Allora mi trovo in provincia di milano e devo ristrutturare un appartamento in corte (che è in ambito di PU (piano urbanistico di recupero).
1.l'appartamento è in corte ed è situato al piano terra. Al primo piano altra proprietà.
2. al primo piano hanno ristrutturato (devono ancora finire) e hanno usato una DIA per opere interne.
3. Io devo cambiare disposizione locali interna, creare due U.I. sfruttando i due ingressi già presenti. Aggiungo un bagno e aggiungo una finestra sul lato interno della corte(già autorizzata in vi ainformale)
Ecco la domanda.
PERCHE' NON VOGLIONO FARMI AVVALERE DELL'ART. 27 DELLA L.R. 12/05 E QUINDI RIENTRARE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA? VOGLIONO A TUTTI I COSTI FARMI USARE UN PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO con tutti gli oneri che ne conseguono....
E perchè il vicino del piano di sopra dia per opere interne?

Vi prego satemi qualche dritta per prepararmi alla lotta di domani mattina!!!
dna :
dividendo le unità immobiliari, si caratterizza puù come un ampliamento che come una ristrutturazione, quindi in linea di principio, con due unità residenziali, aumenti il carico urbanistico, (quindi devi trovare il secodo posto macchina), e di conseguenza devi pagare oneri epoichè ristrutturazione anche il costo cost.
il vicino usa la diaxchè è una sola unità imm.
poi cosa cambia per il tuo lavoro di fare una dia o un Pdc (la dia sarebbe comunque onerosa)
ale :
L'art.27 della L.R. riporta tra gli interventi di manutenzione straordinaria "anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o viceversa". quindi?????
Ho già due posti auto.
Non cambia a me, ma cambia al mio cliente che se opera con PC convenzionato deve sborsare un sacco di soldi.
dna :
allora hai ragione tu, puo' essere che loro sia appoggino sull'interpretazione di quel comma, nel senso che non si capisce se sono previste opere edilizie per quella operazioni di divisione di unità imm. altro non so dirti, direi che se presenti la dia sei in regola..
delli :
secondo me non puoi farlo come manutenzione perchè operi su un immobile sottoposto a PU, quindi le opere interne rientrano nelle manutenzioni straordinarie, e quindi realizzabili anche in edificio con piano attuativo (PU)
mentre le ristrutturazioni (verifica cosa dicono le NTA per divisione/fusione di u.i.) sono, invece, interventi che richiedono PU, oppure semplificato con PdiC convenzionato
è questa la differenza tra te e il piano primo: sopra sono manutenzioni quindi fattibili anche in ambito di PU, le tue sono ristrutturazioni che richiedono procedura urbanistica (probabilmente la definizione degli interventi deriva dalle NTA e non condivide linea regionale, almeno nel caso di PU o di altra procedura attuativa)
bye bye
ale :
scusa ma faccio fatica a capire dove sbaglio.
1. E' vero che l'edificio è sottoposto a PU ma è anche vero che le mie opere di ridistribuzione interna dei locali e di nuovo sevizio igienico rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria ed è vero anche che l'appartamento di sopra ha compiuto le stesse identiche operazioni.
Quindi fin qui siamo identici giusto?
2. Perchè le mie si trasformano in ristrutturazioni allora? Perchè individuo due ui? Ma rientrano nell'aticolo 27 della L.R....no?
ale :
il comune mi ha già detto che mi vieterebbe di usare la manutenzione straordinaria, operando con L.R. quindi, perchè se "poi io commetto un abuso mi dovrebbero multare cn la legge nazionale T.U. e quindi potrebbero verificarsi dei casini"...testuali parole....
ale :
perchè per il TU è ristrutturazione e per la LR è manutenzione straordinaria....ora ceco di capire cos'è per le NTA che èerò fanno riferimento alla L. 457/78 in quanto il PRG del Comune è del 91....
Non riesco a trovare il filo della matassa....
delli :
allora... tu hai un prg che ti dice che la tua u.i. si trova in zona X sottoposta a PU....
se guardi le NTA dovresti trovare, nelle definizioni/prescrizioni della zona PU che gli interventi ammessi sono man. ord. - man. straord e restauro conservativo.... per altri interventi quali la ristrutturazione sei sottoposto a PU, quindi a procedura urbanistica attuativa (come un piano attuativo, per intenderci) che è un livello sopra la definizione della legge regionale.... non sei più in edilizia semplice (DIA o PdiC quindi con art 27) ma rientri in procedura urbanistica allo stesso livello di una variante del PRG... non so se è chiaro... in sostanza vai a un livello superiore quindi piano attuativo (PU) oppure PdiC convenzionato (una semplificazione concessa dalla LR 12)
e comunque... o ti adegui oppure il tecnico ti blocca tutto e devi rivolgerti al tar, con tempi e costi non quantificabili.....
diverso è l'intervento fatto dal proprietario sopra: ha fatto solo opere interne quindi semplice manutenzione straordinaria
se non sei convinto prova a sentire il parere di un legale (magari uno esperto di urbanistica/edilizia) e, se lo ritieni, giraro anche al tecnico
bye bye
ale :
"Il PRG individua ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78 le zone ove si rende neces¬sario il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

L'individuazione è riportata con apposito simbolo grafico sulle tavole dell'Azzona¬mento e su quella di dettaglio del Centro Storico in scala 1:1000; entro tale perimetro sono altresì individuate con la indicazione "pu" le zone nelle quali il rilascio delle Con¬cessioni edilizie è subordinato alla formazione di un Piano Urbanistico preventivo.

In tali ambiti gli interventi edilizi sono altresì subordinati al rispetto dei requisiti architettonici disciplinati dalle presenti N.T.A. e dal Regolamento Edilizio.
"
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