inca1996 : [post n° 204497]
pratica vigili del fuoco
domanda al volo e per conferma....pratica vigli del fuoco, per una palazzina con autorimessa a piano interrato ma con corsello a cielo aperto...non ci vuole vero?????? grazie!
devi vedere se rientri tra le attività del dm 16/02/1982
www.uisv.it/hosts/vvf/testi/DM-16-02-82.htm
www.uisv.it/hosts/vvf/testi/DM-16-02-82.htm
per la palazzina dipende dal numero di piani, per le autorimesse con corsello a cielo aperto non rientreresti tra le attività soggette e quindi non sei soggetta a presentare pratica ne a richiedere successivo CPI. Se puoi però, riguardati la definizione di cielo aperto perchè ci sono delle interpretazioni da fare su eventuali sporti dell'eventuale fabbricato soprastante e ricorda che le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere osservate.
segue nota esplicativa:
1 Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle
autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le “Autorimesse aventi capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli”; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le autorimesse miste o isolate a box
affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità
dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di
controllo come previsto all'art. 14 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.
segue nota esplicativa:
1 Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle
autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le “Autorimesse aventi capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli”; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le autorimesse miste o isolate a box
affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità
dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di
controllo come previsto all'art. 14 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.