Ciao a tutti. Ho richiesto l'agibilità in seguito a lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti con concessione edilizia (era il lontano 2000) e successive DIA per varianti in corso d'opera.
Nella richiesta di agibilità ho dichiarato che le opere eseguite non hanno modificato l'impianto di smaltimento dele acque nere e meteoriche esistente. Attualmente l'immobile non è collegato alla rete fognaria perchè nella via interessata non esiste la rete comunale.
Il Comune ha sospeso i termini del rilascio dell'agibilità chiedendo copia dell'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale.
Ho parlato col tecnico che mi ha detto che il mio cliente per legge è tenuto a realizzare a sue spese il collegamento alla fognatura non solo dalla sua proprietà fino al confine con la pubblica via (attualmente NON SERVITA da rete fognaria), ma anche lungo la pubblica via fino alla rete fognaria più vicina (circa 300 metri).
Mi sapete dare conferma? Se sì, in base a quale legge? Nel d.l.g 152/2006 e nella l.r. 26/2003 non riesco a trovare lumi.....
Grazie in anticipo a tutti.
P.s. le opere eseguite sono le seguenti: rifacimento tetto esistente (struttura + manto), creazione sottotetto non abitabile con accesso da scala in legno prefabbricata, allargamento bagno esistente mantenendo scarichi esistenti, spostamento cucina esistente, apertura nuove finestre, rifacimento impanti elettrico e riscaldamento.
fedesky : [post n° 207775]