max : [post n° 260916]

L. 73/2010

buongiorno sto per fare una comunicazione di manutenzione straordinaria come attività libera secondo la L. 73/2010 ma mi sorge un dubbio, deve essere comunicata anche la fine lavori ? mi pare che la legge non dice nulla a riguardo è possibile ?
grazie
dp :
1) di fatto non viene specificato
2) trattandosi di mera comunicazione e non di atto abilitativo (ne rilasciato tipo pdc ne sostitutivo tipo diae/scia) di fatto non rientra nel novero della "fine lavori"
3) interpretazioni restrittive potrebbero tuttavia propendere per una comunicazione "informale" giusto per evitare conteziosi/contestazioni (vicini, sopralluoghi vigili, ecc.)

cordialmente
max :
Grazie dp ..un pò una leggina buttata così ...non credi?
qlq ha esperienza propria in merito ?
Perri :
Anche se non vi è l'obbligo io un comunicazione di fine lavori (dove eventualmente allego variazione catastale) la protocollo.
dp :
1) secondo "usi e costumi" locali. al di là della battuta per correttezza andrebbe despostiata, vedasi il caso citato di variazione catastale (anche se incidendo sui parametri al punto di dover fare modifica catastale forse ci scappa la ristrutturazione....) oppure modifiche di impianti

cordialmente
mary :
Ne ho rpesentata una a settembre ed a fine lavori ho portato la fine lavori,il dirigente mi ha quasi riso dietro,ha detto che assolutamente non serve...
emme :
x max
mi permetto di sottolineare che il DL 40 10 art 49 così come modificato dall'Emendamento Ventucci potrebbe trarre in inganno molti professionisti distratti che si dimenticno troppo spesso che con queste Asseverazioni , perchè di questo si tratta, viene esercitato il ruolo di pubblico ufficiale esercente un servizio di pubblica necessità che diversamente dal PdC si prende in carico tutte le responsabilità civili e penali per ciò che certifica.
se ti pare una leggina tirata là (parliamone ma dalla parte del professionista che è costretto a sostituirsi all'ente)
poi quando ti pizzicano ne riparliamo...
max :
x emme,
il mio nn era un tono di superficialità, conosco bene i rischi a cui si incorre tutti i santi giorni . l'interpretazione corretta da dare è quella del tipo: loro la buttano li e noi che ci troviamo a doverci lavorare quotidianamente ne subiamo le conseguenze del caso.. poi spiegalo un po al cliente !!!
poi scusami la domanda ma il DL. 40_2010 convertito in L. 73_2010 non sostituisce l'art. 6 del DPR 380_2001 comprendendo le manutenzioni straordinarie nelle attività edilizie libere ? l'art. 49 non è "quello della SCIA" introdotto con la legge 122_2010 che tra l'altro moltissimi Comuni non applicano ?
emme :
chiarito che ci siamo capiti sulle 'Furbate' che i governi studiano a danno dei professionisti e relativi clienti...

volevo chiarire che la L 73/2010 (conversione del DL 40/2010) riguarda infatti l' attività di edilizia libera; come sappiamo dal 26 maggio 2010 è entrata in vigore e ha modificato il DPR 380/2001, in particolare una serie di attività elencate nell'art 6 del TU che vengono appunto definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC).
mentre l'art 49 c 4 bis della L 122/2010 ha sostituito l'art 19 della L 241/90 che riguarda solo il procedimento amministrativo.

chiedo scusa se ho infilato una legge in più che però in realtà si riferisce alle medesime disposizioni
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