Buongiorno a tutti, volevo chiedere se esiste un limite temporale, in caso di dimissioni del D.L., entro il quale lo stesso deve presentare agli organi competenti la relazione tecnica sullo stato dei lavori realizzati fino alla data delle dimissioni stesse.
Oppure il D.L. uscente può completare la documentazione a suo piacimento, tenendo di fatto in ostaggio il cantiere ed il subentro operativo del nuovo D.L?
liberomuratur : [post n° 264027]
Limite temporale consegna relazione tecnica stato dei lavori
se non comunichi la relazione con le dimissioni agli enti competenti sei sempre te ad essere in ostaggio... i lavori sono comunque una tua responsabilità e se succede qualcosa sono cavoli amari....
Grazie per il chiarimento,
il fatto è che in questa situazione c'è un rimpallo di responsabilità tra il precedente D.L. dimissionario che, almeno così mi ha riferito la committente, non presenta la relazione sullo stato delle strutture al genio civile, per dare modo di fatto al nuovo D.L. di riprendere i lavori da dove si sono interrotti ed il genio civile che dice di non aver ancora ricevuto una dettagliata relazione sullo stato in cui si sono interrotti i lavori alla data di dimissioni.
In base a ciò che mi dici quindi di fatto la relazione sullo stato dei lavori è contestuale alla comunicazione stessa di dimissioni, ed in effetti è presente una sintetica descrizione dei lavori effettuati in cantiere.
Forse che non sia sufficiente?
Inoltre guardando la normativa generale esiste un limite temporale in cui la relazione dettagliata va presentata ma è specificato che si tratta di relazione a struttura ultimata LEGGE 1086 art. 6: "A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4....omissis....
Allora mi chiedo in base a questa norma se la stessa si può far valere anche nel caso di lavori parzialmente eseguiti dato che avendo espresso volontà di interrompere il rapporto professionale il D.L. uscente, almeno per la parte che gli compete, di fatto ha completato i lavori.
E quindi entro i 60 giorni dalla comunicazione di dimissioni dovrebbe comunque completare tutte le pratiche di sua competenza nei confronti di tutti gli uffici e organi di competenza.
Tu che ne pensi??questa interpretazione ha un senso?
Ancora grazie e Buongiorno.
il fatto è che in questa situazione c'è un rimpallo di responsabilità tra il precedente D.L. dimissionario che, almeno così mi ha riferito la committente, non presenta la relazione sullo stato delle strutture al genio civile, per dare modo di fatto al nuovo D.L. di riprendere i lavori da dove si sono interrotti ed il genio civile che dice di non aver ancora ricevuto una dettagliata relazione sullo stato in cui si sono interrotti i lavori alla data di dimissioni.
In base a ciò che mi dici quindi di fatto la relazione sullo stato dei lavori è contestuale alla comunicazione stessa di dimissioni, ed in effetti è presente una sintetica descrizione dei lavori effettuati in cantiere.
Forse che non sia sufficiente?
Inoltre guardando la normativa generale esiste un limite temporale in cui la relazione dettagliata va presentata ma è specificato che si tratta di relazione a struttura ultimata LEGGE 1086 art. 6: "A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4....omissis....
Allora mi chiedo in base a questa norma se la stessa si può far valere anche nel caso di lavori parzialmente eseguiti dato che avendo espresso volontà di interrompere il rapporto professionale il D.L. uscente, almeno per la parte che gli compete, di fatto ha completato i lavori.
E quindi entro i 60 giorni dalla comunicazione di dimissioni dovrebbe comunque completare tutte le pratiche di sua competenza nei confronti di tutti gli uffici e organi di competenza.
Tu che ne pensi??questa interpretazione ha un senso?
Ancora grazie e Buongiorno.
Se è il d.l. a volersi dimettere significa che ha delle ragioni ben precise che lo spingono a fare ciò. Vi riporto il caso del mio capo che si è voluto lui sganciare da un lavoro perchè su immobile vincolato (quindi responsabilità penale) il cliente e l'impresa volevano fare abusi su abusi. Quindi si è fatto pagare quello che gli spettava e passato la mano. In certi casi come questo, meglio dimettersi alla svelta e fornire la documentazione necessaria alla chiusura. In questo caso con Soprintendenza di mezzo, il d.l. uscente ha mandato una comunicazione anche a loro (soprint.) e non solo al comune.
Grazie Kia, ma vedi in questo caso la situazione è esattamente al contrario, ossia il D.L. uscente tergiversa tenendo di fatto in ostaggio il cantiere.
Dato che c'è un rimando di responsabilità tra il Genio Civ e il D.l. dimissionario in cui si comunica alla committenza che i lavori rimarranno bloccati fino alla consegna della relazione sullo stato dei lavori alla data di dimissione...
Di fatto non è chiaro se esiste per casi del genere un limite temporale in cui consegnare tutti i documenti necessari all'insediamento del nuovo D.L. non come vigilante sullo status quo ma operativo sul proseguo dei lavori, con relativa variante da dove si erano interrotti.
Ciao e grazie comunque....
Dato che c'è un rimando di responsabilità tra il Genio Civ e il D.l. dimissionario in cui si comunica alla committenza che i lavori rimarranno bloccati fino alla consegna della relazione sullo stato dei lavori alla data di dimissione...
Di fatto non è chiaro se esiste per casi del genere un limite temporale in cui consegnare tutti i documenti necessari all'insediamento del nuovo D.L. non come vigilante sullo status quo ma operativo sul proseguo dei lavori, con relativa variante da dove si erano interrotti.
Ciao e grazie comunque....