arcosanti : [post n° 275725]

obbligo certificazione energetica

Ciao a tutti
sto istruendo una pratica per una manutenzione straordinaria di un appartamento. Nei lavori si procederà a sostituire anche la caldaia a gas esistente con una nuova da 24Kw o forse con una pompa di calore. Domanda: bisogna allegare alla CIA anche certificazione energetica o relazione energetica no????
ambaraba :
La certificazione energetica si fa obbligatoriamente in caso di compravendita e viene chiesta nel caso di ristrutturazioni importanti, non nella manutenzione straordinaria.
arcosanti :
la questione è che nel modulo della CIA di Milano ci sono solo 2 caselle da barrare obbligat:
- le opere non prevedono installaz di nuovi impianti o coibentazione
- oppure si allega relazione tecnica secondo la 10/91....
mi sembra assai strana la cosa...
ambaraba :
Un discorso è la certificazione energetica, un altro è la presentazione della legge 10. Bisogna chiarirsi le idee su queste questioni. Comunque se sostituisci una caldaia ci vuole la relazione legge 10 ma attenzione, vedi se nel regolamento edilizio è ammesso che per sostituzioni con caldaie di potenza non superiore a quella esistente possa non essere richiesta.
arcosanti :
secondo il DM 37/2006 non deve essere redatto progetto degli impianti termici inferiori ai 50Kw. Riguardo alla relazione della legge 10 può essere firmata anche da me? Sono iscritto all'ordine e abilitato alla certificaz. energetica. Tuttavia non sono iscritto al CENED... anche se mi ero abilitato non ho molto esercitato e sono abb arrugginito su questi punti... :-)
arcosanti :
Ho trovato risposta sul sito del CENED:

10.10 L’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore rientra tra quelli che prevedono l’obbligo di predisporre la Relazione Tecnica, la diagnosi energetica e l’ACE?

Dipende dalla potenza termica utile nominale (Pn) del generatore che viene sostituito. Ai sensi dei punti 6.1 e 6.2 della DGR 8745, occorre considerare quanto di seguito elencato:

l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW (Pn = 100 kW), è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), della diagnosi energetica e dell’ACE.
l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali comprese tra i 35 kW e i 100 kW (35 kW = Pn < 100 kW), è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), ma non è soggetto agli obblighi di presentazione della diagnosi energetica e dell’ACE.
l’intervento di semplice sostituzione del generatore di calore per installazioni di potenze termiche utili nominali minori a 35 kW (Pn < 35 kW), non è soggetto agli obblighi di presentazione della Relazione Tecnica (di cui all’Allegato B della DGR 8745), della diagnosi energetica e dell’ACE.
Si specifica, inoltre, che ai sensi del punto 2, lettera “ddd”, della DGR 8745 la sostituzione di un generatore di calore, consiste nella rimozione di un generatore di calore e nell'installazione di uno nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un generatore di calore a seguito dell’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento.
ambaraba :
Hai già trovato la risposta nel dm 37, non serve la legge 10, eventualmente trovi restrizioni sul r.e. in caso avessi sostituito la caldaia con una a maggior potenza.
Si che puoi firmare una legge 10, basta essere coscienti di ciò che si firma
:-)
ambaraba :
E comunque confondi Certificazione Energetica con legge 10.
Non sono della Lombardia, ma ti posso dire che l'iscrizione al CENED serve solo per poter redigere la certificazione energetica e non la legge 10.
arcosanti :
Grazie delle tue risposte!
Ma che tu sappia nelle CIA è necessario segnare la collocazione interna della caldaia di un appartamento?
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