Sta per essere fatto un cambio destinazione d'uso di un locale a pt di un condominio per ricavare le cantine per i condomini stessi...qualcuno insiste che la suddivisione dovrebbe essere fatta secondo le quote millesimali, da un lato poco conveniente per chi si trova a 1 piano.
Volevo avere conferma ed eventualmente un riferimento normativo.
Vi ringrazio
FraG : [post n° 286009]
Frazionamento di un locale a pt di un condominio
Attenzione perchè stai per fare una stupidaggine.
Non si può fare, neanche secondo le quote millesimali, perchè sarebbe rendere esclusivi degli spazi comuni, che perciò sono proprietà di tutti. Le parti comuni devono essere accessibili a tutti, e nessun condomino può limitare l'uso da parte di altri condomini. Mancano gli atti autorizzativi, come ad esempio l'accordo all'UNANIMITA' dei condomini nell'alienazione del bene comune per frazionarlo in parti esclusive.
Artt. 1102 del Codice Civile:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."
Pertanto ti consiglio di procedere alternativamente, magari realizzando dei box identici fra loro che pur restando comuni nella proprietà condominiale saranno affidati ad ogni condomino, con accordo all'UNANIMITA' dei condomini in qualsiasi assemblea sarà discusso tale punto.
Non si può fare, neanche secondo le quote millesimali, perchè sarebbe rendere esclusivi degli spazi comuni, che perciò sono proprietà di tutti. Le parti comuni devono essere accessibili a tutti, e nessun condomino può limitare l'uso da parte di altri condomini. Mancano gli atti autorizzativi, come ad esempio l'accordo all'UNANIMITA' dei condomini nell'alienazione del bene comune per frazionarlo in parti esclusive.
Artt. 1102 del Codice Civile:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."
Pertanto ti consiglio di procedere alternativamente, magari realizzando dei box identici fra loro che pur restando comuni nella proprietà condominiale saranno affidati ad ogni condomino, con accordo all'UNANIMITA' dei condomini in qualsiasi assemblea sarà discusso tale punto.
Inanzitutto grazie...ed è quello che giustamente pensavo pure io.
Scendo nel dettaglio...su 10 condomini 9 sono d'accordo in una suddivisione equa tranne 1, proprietario dell'ultimo piano, nonchè "architetto" fra l'altro progettista dello stesso edificio, che insiste nella suddivisione in quote mill. . Per cui dovendolo contrastare sto cercando di documentarmi bene, tenendo in considerazione il consiglio e riferimento che mi hai dato.
Scendo nel dettaglio...su 10 condomini 9 sono d'accordo in una suddivisione equa tranne 1, proprietario dell'ultimo piano, nonchè "architetto" fra l'altro progettista dello stesso edificio, che insiste nella suddivisione in quote mill. . Per cui dovendolo contrastare sto cercando di documentarmi bene, tenendo in considerazione il consiglio e riferimento che mi hai dato.
Prego!
Anche perchè i millesimi sono di fatto le quote con le quali si partecipa alle spese di manutenzione, e non danno titolo a quote di proprietà.
Che un condomino abbia più millesimi rispetto ad un altro non significa che il primo possa vantare un maggiore diritto sull'altro poichè tutti hanno lo stesso diritto sulle parti comuni.
Anche perchè i millesimi sono di fatto le quote con le quali si partecipa alle spese di manutenzione, e non danno titolo a quote di proprietà.
Che un condomino abbia più millesimi rispetto ad un altro non significa che il primo possa vantare un maggiore diritto sull'altro poichè tutti hanno lo stesso diritto sulle parti comuni.