xxx : [post n° 292117]
SICUREZZA CANTIERI
Il responsabile dei lavori può essere anche coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione oltre ad essere il progettista dell'opera?
assolutamente no ... L'art 89 (81/08) al punto al punto c) definisce chi è il responsabile dei lavori...
la Figura del Responsabile dei lavori non è incompatibile con il ruolo di coordinatore e quindi il resp. dei lavori, se nominato dal committente, può ricoprire anche il ruolo di coordinatore.
Cito l'art. 90 comma 6 del dell' 81/08:
"Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori."
Anche perché il RDL può essere chiunque e se il committente nomina un incompetente in materia di sicurezza il committente ne risponde per "culpa in eligendo"...motivo per il quale spesso si tende a nominare quale RDL lo stesso che ricopre il ruolo di CSP e/o CSE
Cito l'art. 90 comma 6 del dell' 81/08:
"Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori."
Anche perché il RDL può essere chiunque e se il committente nomina un incompetente in materia di sicurezza il committente ne risponde per "culpa in eligendo"...motivo per il quale spesso si tende a nominare quale RDL lo stesso che ricopre il ruolo di CSP e/o CSE
perchè no? non leggo da nessuna parte l'esclusione o l'incompatibilità tra RL e CSE/CSP...
art. 89 comma 1 lettera f) mi dice che CSE NON può essere dtl impresa/lav impresa/rspp impresa (salvo il caso in cui committente = impresa) ma nulla ho trovato tra RL e coordinatore...
anzi, la versione DL81/2008 prevedeva che la figura coincideva (se non nominato) con progettista (nella fase di progetto) e dl nella fase di esecuzione... per fortuna questo passaggio è stato poi modificato dal DL 106/2009
ovviamente la nomina va sottoscritta tra le parti visto che RL si prende in carico anche le responsabilità penali (quelle delegabili) del committente
ovviamente gli deve anche delegare la possibilità di spesa
bye bye
art. 89 comma 1 lettera f) mi dice che CSE NON può essere dtl impresa/lav impresa/rspp impresa (salvo il caso in cui committente = impresa) ma nulla ho trovato tra RL e coordinatore...
anzi, la versione DL81/2008 prevedeva che la figura coincideva (se non nominato) con progettista (nella fase di progetto) e dl nella fase di esecuzione... per fortuna questo passaggio è stato poi modificato dal DL 106/2009
ovviamente la nomina va sottoscritta tra le parti visto che RL si prende in carico anche le responsabilità penali (quelle delegabili) del committente
ovviamente gli deve anche delegare la possibilità di spesa
bye bye
ribadisco: art. 90 comma 6 del Decreto 81/08 dice chiaramente che il RL ha facoltà di essere anche CSP e/o CSE
ok ok avete ragione voi... sarà perchè mi sono sempre fermato all'art 89 per giustificare il fatto che come coordinatore ero incompatibile con il RL allo scopo di evitarmi rogne anche su quel fronte... visto che comunque non te le pagano.
Non è incompatibile, ma è sicuramente una ulteriore responsabilità e direi di sti tempi non da poco, quindi deve essere pagata in primis, e secondo devi avere realmente potere decisionale, di far entrare e uscire chi reputi tu (in base all'idoneità tecnico professionale). Nel senso se sei coordinatore hai potere fino ad un certo punto, cioè se vedi un durc scaduto o con i debiti, puoi segnalarlo ma non puoi tu coordinatore cacciare la gente dal cantiere (e infatti se viene l'ispettorato l'eventuale multa la fa al datore di lavoro e al aommittente) se sei anche rl e il committente si mette a fare storie..."questo è mio cugino e deve lavorare" sappi che se ti viene un controllo so rogne tue. ciao