nick : [post n° 348301]

frazionamento terreno

salve, ho un cliente che ha un terreno di sua proprietà di circa 3000 mq, 700 dei quali ricadono in zona edificabile, è possibile frazionare questo terreno diciamo 2000 mq (zona agricola) + 1000 mq (700 edificabile + una quota di agricola) senza incappare nella lottizzazione abusiva.

spero che qualche collega riesca a cavarmi da questo impaccio.

grazie.
gibo :
Per quello che ricordo di diritto urbanistico, frazionare e lottizzare non sono sinonimi.

Ovvero l' atto di separe il lotto in due non contraddice alcuna norma, a meno che non ci sia già una volumetria che vincola il terreno.

Lottizzare è l' atto di trasformare il terreno con le opere di urbanizzazione.
GeoAlessio :
@gibo...Mi spiace contraddirti, ma sia dal punto di vista urbanistico che da quello del diritto, lottizzare è proprio l'individuazione di porzioni di terreno che scaturiscono da un lotto maggiore, ovvero frazionamento...
@nick...La risposta al tuo quesito è una e una soltanto...Lotto Minimo...Non ci si alza la mattina e si decide di frazionare e/o accorpare terreni per costruire...Tantomeno in zona agricola, ove vige il vincolo di inedificabilità ai fini residenziali...Ergo dovresti controllare lo strumento urbanistico vigente della zona interessata, e verificare se sei in linea con le dimensioni della porzione di terreno per poter edificare manufatti da destinare a civile abitazione...Good Luck!
giulio :
nick, se il comune approva il tipo mappale ogni ipotesi di abuso è superato, ovviamente deve essere conforme allo strumento urbanistico, come dice geo, dovresti trovare tutto sul regolamento edilizio o sulle norma di attuazione. ad occhio 1000mq è un bel "minimo"
Arch3B :
Colleghi, secondo me la questione viene presa dal verso sbagliato.
Per frazionare non c'è alcun problema, nel senso che si predispone il tipo frazionamento e dopo averlo depositato in comune, che prende atto dell'operazione catastale, lo si invia al catasto registrandolo.
Da li a stabilire se i lotti risultati sono ancora edificabili o meno, è naturalmente una questione urbanistica, ma per il frazionamento in se non mi risulta che possano sorgere problemi; il comune non controlla la fattibilità del frazionamento, ma solo se al momento di edificare ci sono i requisiti (quindi bisogna fare attenzione, perchè dubito che qualcuno vi venga a dire che non avrete in futuro il lotto minimo per edificare).
E' in questo modo che il comune controlla la lottizzazione abusiva, registrando i frazionamenti catastali avvenuti, ma di certo non li esamina al momento ne tantomeno li approva, essendo una questione in questa fase, esclusivamente catastale.
Correggetemi se sbaglio.
nikc :
innanzitutto grazie a quelli che hanno risposto.
ora cerco di chiarire meglio la faccenda:
il lotto in questione è un'unica particella, di circa 3000 mq, a cui il prg ha assegnato due zone diverse, nella zona edificabile, di circa 700 mq, il proprietario ha già cominciato a far predisporre le pratiche per una concessione edilizia e quindi un geometra (ahimè :-) ) ha richiesto, ottenendola, autorizzazione paesaggistica alla regione. il proprietario quindi vorrebbe vendere ora il terreno e per rendere l'operazione più appetibile dal punto vista economico, è disposto a frazionare il terreno dividendo la zona agricola da quella edificabile.

mi sono andato a vedere le NTA del PRG comunale e per la zona E1 dice questo, faccio copia/incolla dell'intero articolo:
"E' destinata esclusivamente all'attività produttiva agricola nonché alla
costruzione degli impianti e delle residenze connesse alla conduzione dei
fondi rustici.
In tale zona il piano si attua per mezzo del rilascio di concessioni
edilizie nel rispetto della seguente normativa:
If = 0,03 mc/mq. (per le residenze connesse alla conduzione dei fondi
agricoli)
If = 0,04 mc/mq. (per le pertinenze agricole ossia per gli edifici
necessari alla conduzione dei fondi agricoli escluse le residenze)
Lotto minimo edificabile = 10.000 mq. (per le residenze) Lotto minimo
edificabile = 2.000 mq. (per le pertinenze)
H max = m. 8,00
Dc = m. 5,00
Df = m. 10,00
NP = 2
Distanza dalle strade: D.M. 1-4-1968 n. 1404.
Entro i limiti di densità prefissata per le costruzioni agricole
esistenti è ammessa la ristrutturazione e ampliamenti quando la
consistenza catastale non consente di arretrare l'opera da costruirsi in
conformità del D.M. 14-1968 n. 1404."

quindi parla di due lotti minimi a seconda del tipo di operazione che si vuol fare.
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