salve, nel caso di riqualificazione energetica di un fabbricato esistente, al quale andrà applicato un cappotto termcio sulle pareti perimetrali, qualora non possa rispettare la distanza minima di 5mt dal confine mi viene incontro l'art. 14 (commi 6 e 7) del decreto 102/2014 il quale permette di derogare le distanze minime a patto che si riesca a raggiungere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza definiti dalla normativa del 2005 (Decreto 192 in materia di rendimento energetico in edilizia).
Volevo saper come dovevo comportarmi, cioè se è sufficiente una dichiarazione del professionista che si riducono i limiti di trasmittanza del 10% o in alternativa è necessario calcolarli?
in attesa vi ringrazio.
Giorgio : [post n° 361607]