darch : [post n° 60591]

ancora uomini-giorno

Ho letto poco tempo fa il modo per calcolare gli uomini giorno secondo il metodo del costo della manodopera; quando ho fatto il corso per la 494 mi hanno insegnato a fare il conto con la semplice sommatoria tra i prodotti dei giorni di lavorazione e n. uomini impiegati... tuttavia questo non tiene conto delle sovrapposizioni... soprattutto in cantieri di limitate dimensioni, ove in una giornata si svolgono più lavorazioni... Ad ogni modo i valori che si ottengono con i due metodi non sono neanche lontanamente vicini, perciò mi chiedevo come vi comportate voi... anche perchè con il metodo del costo della manodopera capita frequentemente (per lavori come piccole villette) di trovarsi nella condizione di essere sotto i 200 uomini-giorno mentre con l'altro metodo no... è anche vero che bisogna considerare la presenza di più imprese, ma nella maggior parte dei casi a cui lavoro io l'impresa capo-commessa è una sola, le altre lavorano in subappalto... per cui mi sembra tutto un po' confuso... in questi casi è necessario il piano di sicurezza? Grazie
lorenzo :
mi pare di aver risposto io al post che dici.
Lo sai perchè va calcolato con la formuletta?
Perchè è quello che fanno eventuali ispettori per accertare che il computo eseguito non sia stato stimato per difetto.
darch :
ma di che ispettori parli? sempre riguardo al calcolo degli oneri per la sicurezza oppure in generale computi per comune ecc., perchè non mi sembra ci sia collegamento tra le due cose... io parlo SEMPRE di opere private, non pubbliche e sempre di modesta entità... GRAZIE!
lorenzo :
la 494 è obbligatoria in certi casi indifferentemente per lavori pubblici che privati. La soglia dei 200 uomini giorno è determinante per stabilire se un opera rientra o no nella 494. Gli ispettori che dico io sono quelli dell'Ispettorato del lavoro e della asl che, se malauguratamente entrano nel cantiere sprovvisto di PSC, fanno tutti i calcoletti per accertarsi se veramente l'entità delle lavorazioni (uomini giorno) rientra in quello stimato.
La formuletta uomini giorno, dipendente dall'incidenza della manodopera ed il costo della manodopera, da la possibilità di stabilire in via univoca, senza interpretazioni, il numero degli uomini giorno in base all'importo delle opere.
Tra l'altro se ti è capitato di redigere PSC con vari software (certus per esempio), puoi constatare che come prima cosa ti richiedono il calcolo degli uomini giorno con la fatidica formuletta.
Spero di essere stato più chiaro.
Ciao
lorenzo :
se hai un cantiere con la presenza almeno di due imprese (non ha importanza la gerarchia tra le imprese presenti) rientri al 99% nella 494.
Questo perchè, anche se non raggiungi i 200 uomini giorno, sicuramente avrai uno dei rischi aggravanti (es caduta dall'alto o seppellimento).
Quindi, se hai più di una impresa conviene fare comunque il psc.
anna :
Dubbio...ma il calcolo u/g basato sul parametro economico non è stato superato dal dlgs 528/99 che definisce il rapporto come "n° dei giorni x n° delle imprese (art. 2 f bis)"? E poi, se anche il risultato fosse inferiore a 200 e non fossero previste lavorazioni di cui all'allegato II, il fatto che siano coinvolte più imprese /operatori autonomi (di fatto è sempre così) non impone il PSC? Da quello che sento in giro ci sono diverse interpretazioni della legge (!!!). Perchè dici "...al 99%...". Grazie.
lorenzo :
IL Dlgs prevede il calcolo uomini giorno come la somma delle giornate lavorate dagli operai delle imprese e dai lavoratori autonomi; non è strettamente legato al numero delle imprese.
Il fatto che ci siano sovrapposizioni non influisce sul calcolo degli uomini giorno. Influisce la natura delle opere (ad esempio se non mi ricordo male l'incidenza della manodopera per opere edili è intorno al 40%).
Francamente non riesco ad uscire dall'ottica della formuletta, anche se ciò che dici dell'art 2f bis è vero. ll problema starebbe però nello stabilire oggettivamente l'esatto numero di uomini giorno in base ad un calcolo che potrebbe avriare a seconda di chi lo fa (in genere considera che questo calcolo spetta al committente!).
Rispondendo alla seconda domanda l'art 3 comma 3 della 494 aggiornata dal 528 parla chiaro. Almeno su questo io non avrei dubbi. Ho detto il 99% perchè è difficile trovare un opera che richiedendo almeno due imprese non incappi nel succitato articolo. Pure supposto che gli uomini giorno siano ad esempio 150 (quindi fuori dalla 494), dovresti fare lavorazioni che non prevedano, ad esempio, scavi più profondi di mt 1.50 o lavori in quota oltre mt 2. E quando mai? Se due imprese fanno un lavoro di rasatura dell'erba ovviamente non sono in 494!!!!
Non sono un illustre "illuminato", ma credo sia così.
Il fatto che in giro ci siano diverse interpretazioni della Legge è vero!
anna :
Incredibilmente, proprio perchè ci sono diverse interpretazioni della legge mi sono dovuta confrontare con diverse scuole di pensiero anche su questo tema in rif. all'allegato II: "Lavorazioni in quota oltre 2 mt".
Se devo scrostare un soffitto e sono su un trabatello h 150 significa che lavoro a quota < di 2m?O per rientrare nella casistica dovrei avere un trabatello h 2 mt? Talvolta lo stato confusionale regna sovrano anche sulle apparenti ovvietà...
lorenzo :
Quando c'è di mezzo la 494 tutti "guardano er capello" (a proposito come sei spiritosa!!!!), tranne la asl e l'ispettorato del lavoro.
I due metri in altezza si intendono dal calpestio, il metro e mezzo in profondità idem.
lorenzo :
mi è scappato il mouse
anna :
Ti ringrazio per i tuoi pareri/informazioni, trovo sia sempre interessante ed utile confrontarsi ...PS.. ho sempre trovato divertente la parlata alla Trilussa ... eheheheh...
lorenzo :
per par condicio ti ho sollazzato io con la mia romanità, ora tocca a te; sollazzami col tuo dialetto; eheheheheh
anna :
ehehehe...beh ecco...non è così semplice perchè sono un miscuglio di milanese (nascita), siciliano/genovese (papà e mamma), cque difficilmente uso espressioni dialettali a parte qualche proverbio siculo di profonda saggezza!
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