Salve a tutti! Avrei bisogno di un chiarimento riguardo le distanze tra fabbricati di nuova edificazione. Il D.M. 1444/68 impone i 10 m. di distanza tra pareti finestrate o tra edifici antistanti. A mio riguardo è di dubbia interpretazione, in quanto se per edifici antistanti si intende anche il caso di pareti non finestrate che senso avrebbe specificarlo come prima condizione? E comunque nel caso in cui entrambi i fronti degli edifici non fossero finestrati che distanza dovrei mantenere? Sempre i 10 metri?
Ed infine, per le distanze dai confini vale sempre il codice civile, e quindi il primo dei due che costruisce può edificare a metà della distanza legale tra le due costruzioni, che per il C.C. è di 3 metri?
ale : [post n° 79671]
distanze fabbricati
argomento spinoso
innanzi tutto devi incrociare diverse norme:
le NTA, il regolamento edilizio, il regolamento d'igiene, il DI 1444/1968 e, infine, il codice civile
il principio di massi è il seguente: vale la norma più restrittiva.. salvo deroghe e queste può capitare arrivino dalle nta o dal regolamento d'igiene (gli unici variabili da comune a comune)
per esempio: mi è capitato che, per edifici antistanti che non sormontino max 5 metri posso derogare i 10 m del DI 1444 solo per locali accessori... e altre simpatie del genere
non so se è chiaro comunque... magari fai un esempio pratico e vediamo di essere un po' più chiari
tieni comunque presente che i 10 metri del DI 1444/1968 sono considerate distanze igienico sanitarie e non urbanistiche
bye bye
innanzi tutto devi incrociare diverse norme:
le NTA, il regolamento edilizio, il regolamento d'igiene, il DI 1444/1968 e, infine, il codice civile
il principio di massi è il seguente: vale la norma più restrittiva.. salvo deroghe e queste può capitare arrivino dalle nta o dal regolamento d'igiene (gli unici variabili da comune a comune)
per esempio: mi è capitato che, per edifici antistanti che non sormontino max 5 metri posso derogare i 10 m del DI 1444 solo per locali accessori... e altre simpatie del genere
non so se è chiaro comunque... magari fai un esempio pratico e vediamo di essere un po' più chiari
tieni comunque presente che i 10 metri del DI 1444/1968 sono considerate distanze igienico sanitarie e non urbanistiche
bye bye
Mi ero dimenticata di specificare che il mio caso si riferisce a villette unifamiliari ad un solo piano e che siamo in assenza di regolamento edilizio, di regolamento di igiene e che le NTA non fanno parola sulla questione distanze...
... per chiedervi un parere su questo: se ho edifici esistenti a distanza inferirore ai 10 m e devo sopraelevare, bisogna ancora rispettare la distanza di 10 m? Anche nel caso di realizzazione di un tetto? E' previsto dal mio nuovo R.E. e al comune interpretano così, ma secondo me è incongruente e anche antiestetico...
mi sembra di ricordare che il dm 1444 specifica che:
.la distanza tra pareti finestrate non può essere inferiore a 10 metri;
.tra pareti non finestrate si può addirittura costruire in "aderenza", se va bene a tutti e due i confinanti;
.nel caso in cui uno dei due non rispetta la distanza dei 5 metri, il secondo che costruisce DEVE cmq lasciare una distanza di 10 metri, anche a suo svantaggio, perchè primo si tratta di un "regolamento d'igiene", e (paradossalmente) il primo potrebbe aver condonato e pertanto si tratterebbe di un ABUSO REGOLARIZZATO.
ho appena finito di seguire un corso sull'assetto del territorio, ed i docenti (degli avvocati) l'hanno spiegato in questo modo.
ciao Terry
.la distanza tra pareti finestrate non può essere inferiore a 10 metri;
.tra pareti non finestrate si può addirittura costruire in "aderenza", se va bene a tutti e due i confinanti;
.nel caso in cui uno dei due non rispetta la distanza dei 5 metri, il secondo che costruisce DEVE cmq lasciare una distanza di 10 metri, anche a suo svantaggio, perchè primo si tratta di un "regolamento d'igiene", e (paradossalmente) il primo potrebbe aver condonato e pertanto si tratterebbe di un ABUSO REGOLARIZZATO.
ho appena finito di seguire un corso sull'assetto del territorio, ed i docenti (degli avvocati) l'hanno spiegato in questo modo.
ciao Terry
Premetto che l'argomento distanze è forse uno dei più trattati dalla giurisprudenza urbanistica con le conseguenze che si possono facilmente immaginare (Dio ci salvi dagli avvocati .... ;-)).
Detto ciò ti dico che sono parzialmente daccordo con DElli poichè il DM 1444/68, che si applica all'atto della pianificazione generale od esecutiva e non già al momento della progettazione (art 1 DM 1444/68), si riferisce a distanze che hanno un carattere pubblico, diverse da quella del codice civile che regolano un interesse privatistico di tutela della salute e della sicurezza .
Venendo al tuo quesito,
alquanto strano è che manchino regolamenti e norme di attuazione, circostanza che lascerebbe presupporre l'assenza di pianificazione urbanistica (ancora nel 2006 ???? sigh!!) e in tal caso dovrebbe varsi riferimento al vecchio art 4 della legge 10/77 (recuperato non ricordo dove nel DPR 380/01) o a qualche norma regionale.
In ogni caso se non esiste norma che disciplina la distanza và rispettate quella dettata dal codice civile a meno che non ci si trovi in zona sismica dove vanno rispettate le distanzae dei cosiddetti "intervalli di isolamento" (vedi il vecchio DM 16.01.96).
Quanto a Terry credo che gli avvocati ti abbiano illustrato il principio della prevenzione (chi prima arriva detta la distanza) anche se in tema di condoo la concessione in sanatora fa salvi i diritti dei terzi per cui è sempre possibile ( salvo prescrizioni e7o usucapioni) chiedere l'arretramento a diostanza regolare.
Spero di non avervi confuso le idee. Saluti
Detto ciò ti dico che sono parzialmente daccordo con DElli poichè il DM 1444/68, che si applica all'atto della pianificazione generale od esecutiva e non già al momento della progettazione (art 1 DM 1444/68), si riferisce a distanze che hanno un carattere pubblico, diverse da quella del codice civile che regolano un interesse privatistico di tutela della salute e della sicurezza .
Venendo al tuo quesito,
alquanto strano è che manchino regolamenti e norme di attuazione, circostanza che lascerebbe presupporre l'assenza di pianificazione urbanistica (ancora nel 2006 ???? sigh!!) e in tal caso dovrebbe varsi riferimento al vecchio art 4 della legge 10/77 (recuperato non ricordo dove nel DPR 380/01) o a qualche norma regionale.
In ogni caso se non esiste norma che disciplina la distanza và rispettate quella dettata dal codice civile a meno che non ci si trovi in zona sismica dove vanno rispettate le distanzae dei cosiddetti "intervalli di isolamento" (vedi il vecchio DM 16.01.96).
Quanto a Terry credo che gli avvocati ti abbiano illustrato il principio della prevenzione (chi prima arriva detta la distanza) anche se in tema di condoo la concessione in sanatora fa salvi i diritti dei terzi per cui è sempre possibile ( salvo prescrizioni e7o usucapioni) chiedere l'arretramento a diostanza regolare.
Spero di non avervi confuso le idee. Saluti