alice : [post n° 319480]

condono edilizio attraverso decreto di trasferimento

ciao a tutti,
un cliente che ha acquistato all'asta un immobile che presenta delle difformità edilizie mi ha incaricato di eseguire il condono. L'ultimo condono edilizio risale al 2004, ma in alcuni casi speciali, tipo compravendita di immobili alle aste giudiziarie, è possibile usufruire della legge di condono invece che procedere con una normale sanatoria.
ora, essendo io piuttosto giovane (nel 2004 avevo appena iniziato l'università!) non ho idea di quale compenso possa chiedere per una simile pratica.
Non si tratta di una cosa complessa, l'abuso consiste in una veranda e in un tramezzo demolito che unifica due stanze... La cosa complessa è capire cosa fare, e fare tutto entro venerdì (la possibilità di fare il condono si ha entre 120 giorni dall'atto dell'asta, ma il cliente mi ha contattato solo ora, quando mancano ormai solo 7 giorni).
Quanto posso chiedere? Che ne pensate? Spero di essere stata chiara...
desnip :
Daaavveeerooo??? Questa cosa mi giunge veramente nuova. Che riferimenti normativi mi citi?
Mi aggancio al post, perchè sono interessata ad avere notizie in merito.
kia :
io una cosa del genere non la avevo mai sentita. Ma non è discriminatoria una cosa del genere? intendo dire, perchè immobili all'asta si e tutti gli altri no?
Alice :
In effetti anche io me lo sono chiesta, kia! Ma così è . La legge in questione si chiama "decreto di trasferimento" e, almeno nel caso di Torino, si presenta per filo e per segno tutta la modulistica che è (forse proprio per caso come questo) ancora attiva. La cosa in realtà non è così semplice (almeno per me), tutto fa riferimento a vecchie tabelle di una decina di anni fa e non so bene come calcolare le oblazioni ...
Riguardo al decreto, non so se si tratta di una cosa regionale o nazionale. Lunedì sarò di nuovo in ufficio tecnico, vi aggiorno ;)
Voi, intanto, illuminatemi se potete!
Valy :
Davvero molto interessante, si grazie aggiornaci assolutamente.
Cmq per quanto riguarda la parcella fai un forfettario: per la mia zona (Milano e provincia) farei circa 1500 + iva e cassa (rilievo, presentazione pratica e catastale), esclusi naturalmente tutti i diritti di segreteria vari e oneri che spettano al proprietario. tutto dipende però se a To avete questi prezzi.
alice :
Allora, trattasi dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cosìdetto "Decreto trasferimento", che da la possibilità di procedere con condono edilizio secondo l'ultima legge del 2004, invece che con una tradizionale sanatoria, nel casi di compravendita di immobili sottoposti ad asta giudiziaria.

Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.


Da quel che se ne capisce, gli interventi devono comunque risalire a dopo l'85... Il resto è un pò burocratese, ma il succo l'abbiamo capito.

Valy, grazie per il consiglio, qui temo che dovrò tenermi pochissimo più bassa, ma non mi allontanerò di molto da quella cifra. Anche perchè ho perso due giorni solo in ricerche ;)
desnip :
Scusa, alice, ma io capisco quello già che sapevo, cioè che gli atti di trasferimento di immobili con abusi sono nulli, tranne nei casi di immobili oggetto di procedure esecutive.
In poche parole gli immobili con abusi se ipotecati possono essere venduti all'asta, ma poi bisogna chiedere la sanatoria. Non parla da nessuna parte di condono.
Tant'è vero che chi acquista un immobile all'asta con abuso, se non può sanare, deve ripristinare lo stato assentito.
kia :
Ah ecco! quello che dice Desnip mi suona già più familiare!
Alice :
Io non ho nessuna esperienza pregressa, vi dico solo che ero andata a consegnare una sanatoria e invece mi hanno detto del condono. L'articolo che vi ho trascritto è citato nella perizia che è stata fatta nell'immobile, ma all'ufficio tecnico mi hanno parlato proprio di condono in alternativa alla sanatoria, solo entro 120 giorni dalla data dell'atto.. Stamattina sono tornata e mi hanno aiutato col calcolo di oblazioni e moduli, il tutto secondo la legge del condono del 2004, insomma non ci sono dubbi al riguardo. Non posso che fidarmi dell'ufficio tecnico della mia città, augurandoni che sappiano quello che dicono!
Alice :
Mi avete fatto venire il dubbio ... Ma possibile che mi abbiano detto una cosa inesistente ? Io non posso che fidarmi di quello che mi hanno detto ben tre tecnici diversi , in comune ... Che dite?
MRBLUE :
...guardate che in caso di vendita all'asta si può parlare anche di condono attraverso la 47/85, dipende dal momento in cui è stato contratto il debito per cui l'immobile è andato all'asta...proprio in questi giorni mi trovo di fronte ad un ricorso verso l'utc per un appartamento, tra l'altro di mio suocero, in cui il suo vecchio tecnico ha sbagliato a fare domanda di condono....cioè il debito per cui è stata mandata all'asta la casa è stato contratto nel 1994, nei tempi per una sanatoria 724/94, invece il geometra precendente ha, sbagliando, chiesto il condono ai sensi della 326/03, tempo in cui sono stati introdotti dei vincoli paesaggisti per cui hanno bocciato la domanda di sanatoria...
desnip :
Quello che dici tu, MrBlue, è già una cosa diversa, si parla di una domanda di condomo fatta, ma sbagliata.
Alice invece parla di presentare un'istanza di condono fuori dai termini prestabiliti, limitatamente ad immobili venduti all'asta.
A questo punto, Alice, tienici aggiornati. Se dici che te lo hanno detto ben 3 tecnici comunali, non può essere l'errore di un singolo. Potresti chiedere direttamente a loro il riferimento normativo, che non può essere l'art. del d.p.r. 380 citato, che si interpreta in maniera diversa.
alice :
Si tratta proprio del Decreto trasferimento .. In ogni caso, giusto per rendervi partecipi della triste fine della storia, il cliente ha reputato che 1000 euro per condono + accatastamento, il tutto da fare con urgenza in una settimana, era un costo troppo elevato. Non procederà in nessun modo e si terrà l'abuso.
Qui si potrebbe aprire un lunghissimo dibattito sulle condizioni di lavoro, ma non è la sede giusta e non è giusto neanche il mio umore..
Arrivederci al prossimo post..
desnip :
Alice, il decreto di trasferimento si fa sempre quando si vende una casa all'asta. E' il documento che sostituisce l'atto notarile e viene firmato dal giudice per sancire il trasferimento al nuovo acquirente.
Alice :
Si, su questo siamo d'accordo. La domanda che ho fatto all'ufficio tecnico è stata: perché la scadenza dei 120 giorni? A che pro? Perché mi chiedevo quale vantaggio ci fosse a consegnare la sanatoria entro quel termine invece di aspettare e andare oltre con i mesi... Dato che nessuno vieta a chiunque di presentare una sanatoria in qualsiasi momento, se non sbaglio.
Beh, mi hanno risposto che entro 120 giorni si ha la possibilità di procedere col condono, invece che con la sanatoria. Di più, non so, riferimenti normativi diversi non me ne hanno dati, e quindi .. O a Torino non sanno quello che dicono, oppure è proprio così .
desnip :
Nessuno mette in dubbio che sappiano quello che dicono. :-) Solo che si ti avessero dato i riferimenti normativi, sapremmo se è una cosa che vale solo per la Regione Piemonte o per tutti.
Alice :
Questo l'ho chiesto esplicitamente e mi hanno risposto che è un provvedimento nazionale. Mi hanno anche guardato come se fossi una marziana :)
bob :
scusate ma eventuale sanatoria che fara chi compra all asta immobile abusivo , immobile deve essere tale da rispettare le norme urbanistiche ? cioè l'edificato abusivo, perché non e' stato rispettato nei termini la costruzione,deve rispettare comunque le norme urbanistiche anche se viene condonato postumo dopo una procedura esecutiva?

urgente
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.