Obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti di amministrazioni statali dal prossimo 6 giugno. Da questa data, tutti i fornitori di beni e servizi, inclusi i professionisti, che dovranno emettere fatture verso ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali previdenziali, dovranno provvedere alla loro compilazione e trasmissione in modalità elettronica. La fattura in forma cartacea, infatti, non sarà più accettata da tali enti. Dal 6 giugno 2015, stessa sorte toccherà anche alle altre amministrazioni centrali, mentre gli obblighi per gli enti locali saranno oggetto di un prossimo decreto.
L'obbligo di fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture avviene esclusivamente attraverso un Sistema di Interscambio. Si tratta di un sistema informatico attraverso cui vengono inoltrate le fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. Al sistema, gestito dall'Agenzia delle Entrate, si accede tramite il portale www.fatturapa.gov.it. Il sistema informatico riceve le fatture, effettua i controlli e le inoltra alle amministrazioni destinatarie.
Cos'è la fattura elettronica
È un documento informatico in cui l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente.
Quali sono i contenuti
La fattura elettronica oltre a contenere i dati obbligatori comuni a tutte le fatture cartacee (data di emissione, numero progressivo, numero di partita IVA di chi emette fattura, etc..), dovrà indicare una serie di dati necessari per la trasmissione elettronica, tra cui il codice identificativo dell'ufficio destinatario, riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
La fattura è costituita da un file XML (eXtensible Markup Language), unico formato accettato dal Sistema di Interscambio, conforme a precise specifiche. Il formato delle fatture elettroniche si può scaricare nella sezione Documentazione fatturaPA del sito www.fatturapa.gov.it. Deve inoltre essere firmata da chi la emette tramite un certificato di firma qualificata, che serve per garantire sia l'integrità delle informazioni presenti in fattura, che l'autenticità dell'emittente.
Modalità di trasmissione
Il file preparato, firmato e debitamente nominato, viene finalmente inviato. Sono previsti diversi canali di trasmissione, tra cui la Posta Elettronica Certificata (PEC) e l'invio via web. In quest'ultimo caso si utilizza il Sistema di Interscambio che mette a disposizione - sul sito www.fatturapa.gov.it - un'applicazione apposita. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Con il messaggio "ricevuta di consegna" inviato dal Sistema di Interscambio, chi trasmette la fattura può essere certo che questa sia arrivata a destinazione.
Intermediari
Chi deve emettere fattura nei confronti di ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali previdenziali, può anche rivolgersi ad un intermediario (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), che provvederà alla compilazione e trasmissione della fattura elettronica per conto dell'interessato.
di Mariagrazia Barletta
Per approfondire:
- Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione [www.fatturapa.gov.it]
- Fatturazione elettronica PA [www.agenziaentrate.gov.it]
- Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione - Sistema di Interscambio;
- Decreto ministeriale 55 del 3 aprile 2013, Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU n.118 del 22-5-2013 )
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