mimmo : [post n° 334099]
APE PER OFFICINA MECCANICA
VOLEVO SAPERE SE L'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E' OBBLIGATORIA PER UNA OFFICINA MECCANOCA NON RISCALDATA
Leggendo la lettera b) sembra che non sia necessaria
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 , n. 63 .
Art. 3
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis ;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 -ter ;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 , n. 63 .
Art. 3
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1,lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis ;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 -ter ;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;