luke : [post n° 341787]

sanatoria e ape

buongiorno a tutti,
ho depositato un permesso di costruire in sanatoria per ampliamento uffici all'interno di un capannone e ora dovrei fare APE per la vendita. Domanda: posso firmare l'APE nonostante abbia firmato anche sanatoria agibilità e catasto? in fin dei conti la sanatoria non è altro che una rilevazione dello stato dei luoghi e pertanto non mi ha coinvolto nel processo edilizio...
Paolo :
Il permesso di costruire in sanatoria non è "una rilevazione dello stato dei luoghi", è una progettazione a tutti gli effetti!
Infatti la sanatoria non è altro che un progetto fatto dopo che l'opera da sanare è già stata realizzata; e questo progetto attesta con piante, prospetti, sezioni, calcoli volumetrici ecc., che tutti i parametri urbanistici attuali sono conformi ai regolamenti comunali ecc., con tanto di timbro e firma del professionista.
Non è un rilievo di un edificio, ma una progettazione "postuma", se così si può dire.
Detto questo, che non è una cosa secondaria, la dichiarazione di indipendenza così recita:
Il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi del Decreto Legislativo n.115/2008
(Allegato III, Art. 2, comma 3), ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei
materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente.
Quindi se non sei coinvolto con produttori di materiali ecc. ecc., puoi firmare l'Ape.
GeoAlessio :
...No poichè figuri come "progettista" nel permesso di costruire in sanatoria, ergo in palese in conflitto di interessi per la redazione dell' APE...
Paolo :
Geo, lo può firmare poichè non è un edificio di nuova costruzione. Infatti il Decreto Legislativo n.115/2008
(Allegato III, Art. 2, comma 3) così recita, e il punto b) è il caso di luke:
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i
tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra
l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione
e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non
coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
Quindi, anche se la sanatoria è una progettazione, trattasi sempre di edificio esistente.
biba :
Io la sapevo come GeoAlessio: se tu hai fatto il progetto sei legato eccome al committente, visto che è lui ti paga, e lui indubbiamente trae vantaggio se gli certifichi in A una casa che è in C (per fare un esempio estremo). Poi siamo d'accordo che la legge viene interpretata da tutti come gli pare, e magari tu puoi fare tranquillamente questo APE e nessuno verrà mai a chiederti niente.
GeoAlessio :
...Beh Paolo...Touchè!...Chiedo venia per l'inesattezza...
lina_ :
DPR 16 Aprile 2013 art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici : b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Anche per me è una scoperta, ho sempre cercato qualcuno che facesse la certificazione energetica delle ristrutturazioni di edifici in cui ero progettista.. Meglio dai, in futuro qualche eurino in più ... ps: anche in ER è stata recepita dalla dgr453 7/4/2014 fresca fresca!!! ciao
FF :
Ecco cosa diceva la regione Piemonte nelle sue FAQ del 2010 sulla certificazione energetica:
8.1 Che cosa si intende con: “il tecnico abilitato deve essere estraneo alla
progettazione ed alla direzione lavori”?
Il tecnico certificatore, nella redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica è
persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del
Codice Penale. Inoltre il tecnico certificatore, all’atto di sottoscrizione dell’Attestato,
dichiara l’assenza di conflitto di interessi, anche rispetto ai vantaggi che possano
derivarne ai richiedenti. Di fatto, il certificatore energetico ha caratteristiche di
indipendenza ed imparzialità simili a quelle richieste al collaudatore delle strutture in
calcestruzzo armato. Pertanto, ad esempio, il progettista (architettonico/impiantistico) non
può essere anche soggetto certificatore del medesimo edificio/impianto che ha progettato.
Allo stesso modo il certificatore non potrà redigere l’Attestato per l’alloggio di sua
proprietà, e nemmeno tecnici operanti presso agenzie immobiliari potranno redigere
l’Attestato di Certificazione Energetica per edifici/alloggi che sono in vendita presso i loro
uffici.
8.2. Quali sono le attività incompatibili per la redazione dell’Attestato di
Certificazione Energetica di un immobile?
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali
risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di
dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi
del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
h) connesse alla funzione di direzione lavori.
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