icong : [post n° 369555]

Ex. Legge 10, ora 192/2005

Buongiorno,

mi sono abilitato da poco e per la prima volta sto realizzando un "progettino" di ristrutturazione di una piccola cascina in Piemonte, provincia di Alessandria.

I lavori son di piccola entità: Rifacimento intonaci interni, isolamento del tetto, l'allargamento di un bagno e.... tutti gli impianti.

Visto l'aggiornamento della 380 ho concordato con il cliente di procedere con una CIL asseverata di "manutenzione straordinaria".

Veniamo ora al dunque:

Ex. Legge 10 - Allegato E 192/2005

Cosa devo effettivamente presentare?

A me pare di capire che: La relazione va sempre presentata, ma il progetto possa essere redatto dal tecnico dell'impresa installatrice (D.M. 37/2008 Art. 5, Comma 1 e 2, Art. 7). Se ho ragione, quando va consegnato il progetto redatto dall'installatore? Contestualmente alla Dichiarazione di Conformità o della consegna della CIL?

Poi non mi è chiaro quanto affermato all'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005: quando parlano un'applicazione "graduale" in relazione del tipo di intervento (io rientrerei nella lettera c. applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di edifici esistenti, quali: ...).
Cosa si intende con "applicazione limitata al rispetto di specifici parametri"? Come ciò influisce sulla relazione tecnica? e dove (che norma) trovo queste "limitazioni"?

Vi ringrazio,

icogn
gioma :
La Relazione Energetica è un relazione tecnico - descrittiva redatta da un professionista abilitato in cui egli dimostra che l'immobile oggetto dell'intervento è in linea con le vigenti disposizioni normative in materia di efficienza energetica attraverso il rispetto di determinati parametri relativi agli aspetti tipologici, tecnici e costruttivi ( materiali ed impianti ).
Viene depositata in Comune contestualmente al titolo edilizio presentato oppure prima dell’inizio dei lavori.
In genere è richiesta nei seguenti casi:
- nuove costruzioni ed ampliamenti volumetrici
- ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello
- riqualificazione degli impianti termici
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello è necessaria un'applicazione integrale del Dlgs 192/2005 mentre in tutti gli altri casi è possibile un'applicazione parziale dello stesso decreto.
Nel DM 26 giugno 2015 ( negli allegati ) trovi gli schemi di riferimento per la corretta compilazione della suddetta relazione.
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