bluscuro : [post n° 143789]

Parcheggi commerciali

Confermate?

Legge Bersani (D.L. 31 marzo 1998, n. 114):
Le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Il presente decreto non si applica: farmacie, generi di monopolio, produttori ortofrutticoli e agricoli, vendite di carburanti, artigiani, pescatori, vendita delle proprie opere d'arte.

per Aversa:
REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE N.1 del 07-01-2000
direttive regionali in materia di distribuzione commerciale

Per i dipendenti di strutture commerciali è buona norma aggiungere un parcheggio separato pari a 1 posto auto ogni 100mq di sup. lorda.

Per gli uffici si considera un surplus di parcheggi per i clienti pari al 10% della sup. lorda.
bluscuro :
Sono da aggiungere alla Tognoli o no?
Anna :
COSA INTENDI PER PARCHEGGIO SEPARATO?
da aggiungere a cosa?
La Tognoli si riferisce solo alla residenza.
stando a quello che scrivi io calcolo 1mq ogni 20mc + aggiungo 1posto auto ogni 100mq??? sto andando in confusione....
bluscuro :
il parcheggio dei dipendenti è meglio se separto da quello dei clienti

gli indici per i parcheggi commerciali sono regolamentati da norme regionali: nel caso della Campania una legge regionale fornisce tutti gli indici in funzione della superficie di vendita dell'esercizio commerciale. (es. 0.8 mq parcheggio x 1 mq sup. vendita).

S’intende per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento.
bluscuro :
20 metri cubi?

Legge Tognoli (Legge 24 marzo 1989, n. 122)
Stabilisce l’obbligo per le nuove costruzioni di prevedere aree di parcheggio in misura pari ad 1metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Anna :
now I understand!!! grazie 1000
Saretta :
Il primo intervento del legislatore sui parcheggi é stato introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 che all'articolo 17 prevede che i comuni, nella predisposizione del PRG, fissino i rapporti tra attività edificatoria e aree obbligatoriamente da destinarsi a parcheggi pubblici e verde pubblico e, all'articolo 18, sancisce l'obbligo di realizzare parcheggi privati per le nuove costruzioni in misura non inferiore a 1 mq ogni 20 mc di costruzione.

Lo standard urbanistico minimo per i parcheggi é stato poi definito più specificamente per zone territoriali omogenee dagli articoli 2 e 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 prevedendo che la dotazione minima di standard a parcheggio per ogni abitante sia pari a mq 2,50 (oltre alle superfici a parcheggio privato previste dall'articolo 18 della legge 765).
bluscuro :
Legge Tognoli (Legge 24 marzo 1989, n. 122)

Pp (parcheggio privato) = 1/10 Volume edificato
Saretta :
la Legge Tognoli (Legge 24 marzo 1989, n. 122) abroga la legge 6 agosto 1967, n. 765 e parla di parcheggi PRIVATI per la RESIDENZA. Se poi nel dubbio la si voglia usare anche per quelli pubblici è un conto, ma sono sicura che non è stata fatta per i P pubblici...
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