vi risulta che oltre agli standard del dm 1444/68, ogni RE preveda un certo numero di parcheggi per la sosta di relazione destinata ad attività commerciali??
quindi se i servizi commerciali fanno parte del progetto in sede di esame devo prevedere anche queste superfici a parcheggio?
e se sì faccio riferimento al RE della sede di esame, nel mio caso FI e quindi 1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita e quest'ultima come si calcola?
vi prego .... HELPPPPP!!
trianda : [post n° 143858]
parcheggi x commerciale
dalla l 1444
l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
In ogni caso nelle NTA di ciascun comune, sono indicate nella descrizione delle singole zone omogenee il quantitativo minimo da soddisfare a seconda del gruppo funzionale che si va ad insediare. Il tutto è nella tabellina riassuntiva alla fine della descrizione dell'area omogenea!
l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
In ogni caso nelle NTA di ciascun comune, sono indicate nella descrizione delle singole zone omogenee il quantitativo minimo da soddisfare a seconda del gruppo funzionale che si va ad insediare. Il tutto è nella tabellina riassuntiva alla fine della descrizione dell'area omogenea!
ti ringrazio dell'aiuto...ma:
mi hai citato gli standard previsti dal DM 1444/68 (nn L come hai scritto..lapsus)...ma chi aveva detto che parlavo di "NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI A CARATTERE COMMERCIALE E DIREZIONALE"?
io parlo di NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI dove ricada la progettazione di servizi commerciali misti alla residenza (tipo piano terra destinato a negozi)... :S
mi hai citato gli standard previsti dal DM 1444/68 (nn L come hai scritto..lapsus)...ma chi aveva detto che parlavo di "NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI A CARATTERE COMMERCIALE E DIREZIONALE"?
io parlo di NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI dove ricada la progettazione di servizi commerciali misti alla residenza (tipo piano terra destinato a negozi)... :S
Legge Bersani (D.L. 31 marzo 1998, n. 114):
Le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Il presente decreto non si applica: farmacie, generi di monopolio, produttori ortofrutticoli e agricoli, vendite di carburanti, artigiani, pescatori, vendita delle proprie opere d'arte.
Es. per Aversa:
REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE N.1 del 07-01-2000
direttive regionali in materia di distribuzione commerciale
Per Firenze cerca...
Per i dipendenti di strutture commerciali è buona norma aggiungere un parcheggio separato pari a 1 posto auto ogni 100mq di sup. lorda.
Per gli uffici si considera un surplus di parcheggi per i clienti pari al 10% della sup. lorda.
S’intende per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento.
Le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. Il presente decreto non si applica: farmacie, generi di monopolio, produttori ortofrutticoli e agricoli, vendite di carburanti, artigiani, pescatori, vendita delle proprie opere d'arte.
Es. per Aversa:
REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE N.1 del 07-01-2000
direttive regionali in materia di distribuzione commerciale
Per Firenze cerca...
Per i dipendenti di strutture commerciali è buona norma aggiungere un parcheggio separato pari a 1 posto auto ogni 100mq di sup. lorda.
Per gli uffici si considera un surplus di parcheggi per i clienti pari al 10% della sup. lorda.
S’intende per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento.
nel misto.... si applica la eognoli per l'insediativo poi vai a vedere nelle nta la zona omogenea di intervento B o C o A ecc ecc e a seconda del commerciale che vai ad insediare verifichi la quantità minima di posti auto di pertinenza....