1) "Collaudo statico" (o “collaudo statico funzionale”)
E' sempre obbligatorio? solo per cemento armato? edilizia pubblica o privata?
2) "Certificato di collaudo" ( o "collaudo tecnico-amministrativo") per opere pubbliche, questo è chiaro..
3) "Collaudo in corso d'opera" (o "collaudo parziale") anche questo per opere pubbliche >500.000 euro, ok...
4) "Certificato di regolare esecuzione" anche questo per opere pubbliche <500.000 euro, ok...
5) "Certificato di collaudo finale"
E' solo per la Dia? e il Permesso e la Super Dia?
6) "Certificato di collaudo degli impianti installati"
ok.. es. collaudo degli ascensori
7) "Certificato di idoneità statica" boh???
bluscuro : [post n° 151632]
Vari tipi di collaudo... chi mi aiuta?
..da quello che ho capito io:
Collaudo statico: obbligatorio per tutte le costruzioni e indispensabile per il rilascio del certificato di abitabilità;
Collaudo amministrativo: obbligatorio per tutti gli edifici a destinazione pubblica e facoltativo per le opere private;
Certificato di collaudo finale: per le opere realizzate con DIA, va presentato insieme alla dichiarazione di fine lavori allo Sportello unico.
Gli altri tipi di collaudo mi mancano....è grave?? :S
Collaudo statico: obbligatorio per tutte le costruzioni e indispensabile per il rilascio del certificato di abitabilità;
Collaudo amministrativo: obbligatorio per tutti gli edifici a destinazione pubblica e facoltativo per le opere private;
Certificato di collaudo finale: per le opere realizzate con DIA, va presentato insieme alla dichiarazione di fine lavori allo Sportello unico.
Gli altri tipi di collaudo mi mancano....è grave?? :S
le ultime due prove di collaudo non le ho mai sentite,dove le hai trovate?!?!potrebbero essere integrative o sostitutive di regolamenti edilizi?!?!boh
le altre le hai capite, secondo me per la superdia si richiede il collaudo statico e amministrativo ( facoltativo )in quanto i tipi di interventi sono più simili al p.c...
spero di riuscire a documentarmi in giornata...
buon lavoro
le altre le hai capite, secondo me per la superdia si richiede il collaudo statico e amministrativo ( facoltativo )in quanto i tipi di interventi sono più simili al p.c...
spero di riuscire a documentarmi in giornata...
buon lavoro
il collaudo statico è solo x opere in c.a; un edificio prefabbricato in legno senza opere in C.A non è sottoposto a prove di laboratorio (cosa portano un cubetto di legno?), ma verrà fatto un collaudo amministrativo e un certificato di regolarità statica.
sui libri non l'ho trovato ma sul lavoro me l'hanno chiesto all'ufficio cementi armati perche:
dovevo chiedere l'abitabilità relativo a un lavoro di ristrutturazione su un capannone degli anni 70 in C.A! il comune vuole copia del deposito cementi armati del collaudo di allora! vado all'ufficio cementi armati e il documento non esiste (una volta se ne fottevano), così mi dicono di far fare a un collaudatore il CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. quindi un collaudo a posteriori.
spero che questo esempio vi possa aiutare.
dovevo chiedere l'abitabilità relativo a un lavoro di ristrutturazione su un capannone degli anni 70 in C.A! il comune vuole copia del deposito cementi armati del collaudo di allora! vado all'ufficio cementi armati e il documento non esiste (una volta se ne fottevano), così mi dicono di far fare a un collaudatore il CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. quindi un collaudo a posteriori.
spero che questo esempio vi possa aiutare.
A lavoro mi hanno detto come roby che si fa solo per opere in c.a. (chiaramente per qualsiasi parte realizzata in c.a. anche solo le fondazioni) e il libro riporta che è obbligatorio per tutte! Sinceramente non saprei!?
1.Collaudo statico (o “collaudo statico funzionale”)
D.P.R. n° 380/2001 "Testo unico" art. 65-67
Riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante in cemento armato, cemento armato precompresso o struttura metallica, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (es: prove di carico dei solai, la verifica delle dimensioni dei vari elementi strutturali in c.a. che devono essere uguali a quelle previste dai calcoli, il controllo delle sezioni e della qualità dei tondini di acciaio usati per le armature, ecc.)
-Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale (ex Genio civile).
-A strutture ultimate, entro il termine di 60gg giorni dalla copertura dell'edificio, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, con i certificati delle prove sui materiali impiegati, esito delle eventuali prove di carico, ecc.. e l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente; lo sportello unico provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
-Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione con tutta la documentazione relativa alle strutture e i materiali; il collaudatore è un professionista iscritto all'albo da almeno 10 anni ed esterno a qualunque fase del processo edilizio; il collaudatore effettua il sopralluogo, compila 3 documenti: il verbale di visita (data, luogo, struttura, etc...), la relazione e la relazione segreta (inviata solo al committente).
-Se l'esito è positivo viene rilasciato il certificato di collaudo che servirà per avere l'agibilità e per il saldo finale; il certificato è inviato al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
D.P.R. n° 380/2001 "Testo unico" art. 65-67
Riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante in cemento armato, cemento armato precompresso o struttura metallica, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (es: prove di carico dei solai, la verifica delle dimensioni dei vari elementi strutturali in c.a. che devono essere uguali a quelle previste dai calcoli, il controllo delle sezioni e della qualità dei tondini di acciaio usati per le armature, ecc.)
-Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale (ex Genio civile).
-A strutture ultimate, entro il termine di 60gg giorni dalla copertura dell'edificio, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, con i certificati delle prove sui materiali impiegati, esito delle eventuali prove di carico, ecc.. e l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente; lo sportello unico provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
-Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione con tutta la documentazione relativa alle strutture e i materiali; il collaudatore è un professionista iscritto all'albo da almeno 10 anni ed esterno a qualunque fase del processo edilizio; il collaudatore effettua il sopralluogo, compila 3 documenti: il verbale di visita (data, luogo, struttura, etc...), la relazione e la relazione segreta (inviata solo al committente).
-Se l'esito è positivo viene rilasciato il certificato di collaudo che servirà per avere l'agibilità e per il saldo finale; il certificato è inviato al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
Certificato di collaudo degli impianti installati
D.P.R. n° 380/2001 art. 111
Necessario per la dichiarazione di conformità (es. collaudo degli ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili)
D.P.R. n° 380/2001 art. 111
Necessario per la dichiarazione di conformità (es. collaudo degli ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili)
Autorizzazione sismica inizio lavori e Certificato di collaudo sismico
D.P.R. n° 380/2001 Art. 93
Per tutte le costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni (anche in muratura portante) la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, e' necessario darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico Regionale: non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico.
L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Alla domanda deve essere allegato il progetto, accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, può richiedere ulteriori accertamenti di carattere tecnico e poi verificare l’esecuzione dei lavori: se si accerta un fatto costituente violazione viene notificata al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
L’ufficio tecnico della regione rilascia a fine lavori il certificato per avere l'agibilità
D.P.R. n° 380/2001 Art. 93
Per tutte le costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni (anche in muratura portante) la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, e' necessario darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico Regionale: non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico.
L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Alla domanda deve essere allegato il progetto, accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, può richiedere ulteriori accertamenti di carattere tecnico e poi verificare l’esecuzione dei lavori: se si accerta un fatto costituente violazione viene notificata al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
L’ufficio tecnico della regione rilascia a fine lavori il certificato per avere l'agibilità
Collaudo in corso d'opera (o “collaudo parziale”)
D.P.R. n° 380/2001 art. 67
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera (sia per opere pubbliche che private)
D.P.R. n° 380/2001 art. 67
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera (sia per opere pubbliche che private)
Certificato di idoneità statica
L.47/1985 art.45
Certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. E’ richiesto in seguito a condono/sanatoria (o quando “non si trova più” un vecchio collaudo).
L.47/1985 art.45
Certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. E’ richiesto in seguito a condono/sanatoria (o quando “non si trova più” un vecchio collaudo).
Certificato di collaudo finale
D.P.R. n° 380/2001 Art. 23
Si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato per le opere in regime di DIA. E’ redatto dal Direttore dei lavori e viene presentato allo sportello unico insieme alla dichiarazione di fine lavori.
D.P.R. n° 380/2001 Art. 23
Si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato per le opere in regime di DIA. E’ redatto dal Direttore dei lavori e viene presentato allo sportello unico insieme alla dichiarazione di fine lavori.
Certificato di regolare esecuzione
Dlgs. 163/2006 art.141
Dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato; è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Rup; costituisce il collaudo delle opere pubbliche per lavori < 500.000 euro;
Dlgs. 163/2006 art.141
Dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato; è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Rup; costituisce il collaudo delle opere pubbliche per lavori < 500.000 euro;
Collaudo per opere pubbliche (o “collaudo tecnico-amministrativo”)
Dlgs. 163/2006 art.141
Serve per verificare che l'edificio è stato costruito a regola d'arte e secondo quanto stabilito nel capitolato; il collaudo ha una parte tecnica (il collaudo statico) ed una amministrativa (rispondenza delle opere eseguite al contratto, verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, la revisione contabile degli atti, controllo della corrispondenza dimensionale e quantitativa fra le annotazioni dei registri contabili e le opere effettivamente eseguite). Si applica a opere pubbliche per lavori > 500.000 euro.
Dlgs. 163/2006 art.141
Serve per verificare che l'edificio è stato costruito a regola d'arte e secondo quanto stabilito nel capitolato; il collaudo ha una parte tecnica (il collaudo statico) ed una amministrativa (rispondenza delle opere eseguite al contratto, verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, la revisione contabile degli atti, controllo della corrispondenza dimensionale e quantitativa fra le annotazioni dei registri contabili e le opere effettivamente eseguite). Si applica a opere pubbliche per lavori > 500.000 euro.
Collaudo amministrativo (o “collaudo contabile amministrativo e fiscale”)
La revisione analitica della contabilità (revisione tecnico-contabile) può essere espressamente richiesta dal committente privato, ma è obbligatoria per le opere pubbliche. Può essere in corso d’opera.
La revisione analitica della contabilità (revisione tecnico-contabile) può essere espressamente richiesta dal committente privato, ma è obbligatoria per le opere pubbliche. Può essere in corso d’opera.