In un vecchio post ho trovato alcune domande poste all'esame di stato a Firenze di cui non so la risposta perciò chiedo a voi:
-Se vieni sollevato dall'incarico cosa devi fare?
-per l'accatastamento che documenti devi presentare?(si intende forse il DOCFA?)
-prima di emettere una notula cosa si deve fare
-Nel caso di subentro di un altro profesisonista per un lavoro cosa si deve fare
-si può presentare una DIA per una nuova costruzione?
Grazie a chi vorrà rispondermi e scusate l'ignoranza ma in tre anni che lavoro questi casi non mi sono mai capitati.
Ho aspettato qualche giono sperando che qualche N.O. o V.O. ti rispondesse.
Chi ti risponde è un Pianificatore Junior (praticamente mini o mezzo architetto) abilitato da dieci giorni.
Se vieni sollevato da un incarico cosa devi fare
La sostituzione del Progettista o Direttore dei Lavori in corso d'opera è una procedura delicata.
Per il progetto occorre stilare un verbale delle operazioni progettuali già effettuate secondo quello che era stato stabilito nell’incarico professionale e secondo i tempi indicati nell’incarico professionale
Vanno quindi annotato i compensi relativi alle indagini pre – progettuali (rilievi, indagini, bozze, progettuali, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo se consegnati o in corso di redazione.
Occorre farsi pagare tutto quello eseguito se previsto dall’incarico.
Occorre quindi fare una memoria dei lavori eseguiti e consegnarli in copia assieme dalla parcella delle competenze.
Se il progetto è già stato approvato, consegnato al comune ed i lavori sono in corso occorre farsi pagare tutto quello eseguito e, per quanto riguarda la direzione lavori, occorre redigere un verbale sullo stato dei lavori firmato dal D.L. uscente e controfirmato dal subentrante per definire inequivocabilmente le relative responsabilità. Il subentro del nuovo D.L. deve avvenire nel rispetto delle norme di deontologia professionale e lo stesso dovrà verificare che l'incarico precedente sia stato formalmente revocato e, prima dell'accettazione. (Occorre comunicare in comune le dimissioni dall’incarico di Direttore dei Lavori)
Inoltre si dovranno verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Successivamente la direzione potrà essere assunta dal nuovo D.L.
In caso di non rispetto dei doveri da parte del precedente professionisti ritengo necessario un ricorso all’ordine professionale.
La questione è molto più complessa e le indicazioni sono di massima.
Accatastamento
La pratica d’accatastamento nuova costruzione, redatta tramite il software ministeriale Do.C.Fa, viene presentata presso gli uffici dell’ Agenzia del Territorio.
Se si tratta di nuova costruzione è necessario, prima di effettuare l’accatastamento delle varie unità immobiliari del fabbricato, eseguire l’inserimento in mappa (tipo mappale) per il passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati.
In definitiva occorre inserire il perimetro del fabbricato sul foglio catastale in scala idonea (generalmente 1:2000) ed in questo caso può essere necessario effettuare anche un frazionamento.
E qui mi fermo per non complicare le cose.
Prima di emettere la notula cosa si deve fare
Per notula intendo un pre – parcella o pre – fattura
Non ti so dare indicazioni precise anche perché a seguito del decreto Bersani sulla eliminazione dei minimi tariffari le notule che prima erano vidimate dall’ordine professionale ora non vengono più vidimate fatti salvi i casi di contenzioso (art. 2233 del codice civile)
Quindi per non farti confusione mi fermo qui.
Nel caso di subentro di un altro professionista per un lavoro cosa si deve fare
In parte il quesito è simile a quello della prima domanda
Allego un sito che riporta il nuovo codice deontologico degli architetti che entra in vigore il 1 settembre 2009
www.awn.it/AWN/download/All475-09.pdf
Si può presentare una DIA per una nuova costruzione
Si
La DIA è nata con la legge 662/1996
Nel 1999 le regioni Lombardia e Toscana hanno varato due leggi regionali che prevedevano l’estensione delle norme nazionali sull’autocertificazione contenute nella legge 662/1996
E’ nata così la Super Dia ovvero una denuncia di inizio attività che, a determinate condizioni, va a coprire anche gli interventi assoggettati alla ex concessione edilizia (ora permesso a costruire).
La Super Dia è stat codificata dalla legge 443/2001 “Legge obiettivo”
Il D.P.R. n. 380/001 (modificato dal D.Lgs. 301/2002) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” ha stabilito i vari criteri riguardanti gli interventi in materia edilizia.
Vedi l’art. 22 del Testo Unico
Relativamente alla domanda in alternativa al permesso a costruire possono essere realizzati mediante DIA (che in questi casi diventa onerosa) i seguenti interventi:
- ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superficie ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamento delle destinazioni d’uso;
- di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi (in definitiva quando i vari piano attuativi siano molto precisi sulle indicazioni planivolumentriche e di tipologia degli interventi e dei materiali previsti)
- di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
In pratica, salvo precise indicazioni contenute in leggi regionali, fatta salva la ristrutturazione edilizia le nuove costruzioni, nella stragrande maggioranza, necessitano di permesso a costruire.
Le indicazioni sono di massima.
In bocca al lupo per l'orale.
Chi ti risponde è un Pianificatore Junior (praticamente mini o mezzo architetto) abilitato da dieci giorni.
Se vieni sollevato da un incarico cosa devi fare
La sostituzione del Progettista o Direttore dei Lavori in corso d'opera è una procedura delicata.
Per il progetto occorre stilare un verbale delle operazioni progettuali già effettuate secondo quello che era stato stabilito nell’incarico professionale e secondo i tempi indicati nell’incarico professionale
Vanno quindi annotato i compensi relativi alle indagini pre – progettuali (rilievi, indagini, bozze, progettuali, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo se consegnati o in corso di redazione.
Occorre farsi pagare tutto quello eseguito se previsto dall’incarico.
Occorre quindi fare una memoria dei lavori eseguiti e consegnarli in copia assieme dalla parcella delle competenze.
Se il progetto è già stato approvato, consegnato al comune ed i lavori sono in corso occorre farsi pagare tutto quello eseguito e, per quanto riguarda la direzione lavori, occorre redigere un verbale sullo stato dei lavori firmato dal D.L. uscente e controfirmato dal subentrante per definire inequivocabilmente le relative responsabilità. Il subentro del nuovo D.L. deve avvenire nel rispetto delle norme di deontologia professionale e lo stesso dovrà verificare che l'incarico precedente sia stato formalmente revocato e, prima dell'accettazione. (Occorre comunicare in comune le dimissioni dall’incarico di Direttore dei Lavori)
Inoltre si dovranno verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Successivamente la direzione potrà essere assunta dal nuovo D.L.
In caso di non rispetto dei doveri da parte del precedente professionisti ritengo necessario un ricorso all’ordine professionale.
La questione è molto più complessa e le indicazioni sono di massima.
Accatastamento
La pratica d’accatastamento nuova costruzione, redatta tramite il software ministeriale Do.C.Fa, viene presentata presso gli uffici dell’ Agenzia del Territorio.
Se si tratta di nuova costruzione è necessario, prima di effettuare l’accatastamento delle varie unità immobiliari del fabbricato, eseguire l’inserimento in mappa (tipo mappale) per il passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati.
In definitiva occorre inserire il perimetro del fabbricato sul foglio catastale in scala idonea (generalmente 1:2000) ed in questo caso può essere necessario effettuare anche un frazionamento.
E qui mi fermo per non complicare le cose.
Prima di emettere la notula cosa si deve fare
Per notula intendo un pre – parcella o pre – fattura
Non ti so dare indicazioni precise anche perché a seguito del decreto Bersani sulla eliminazione dei minimi tariffari le notule che prima erano vidimate dall’ordine professionale ora non vengono più vidimate fatti salvi i casi di contenzioso (art. 2233 del codice civile)
Quindi per non farti confusione mi fermo qui.
Nel caso di subentro di un altro professionista per un lavoro cosa si deve fare
In parte il quesito è simile a quello della prima domanda
Allego un sito che riporta il nuovo codice deontologico degli architetti che entra in vigore il 1 settembre 2009
www.awn.it/AWN/download/All475-09.pdf
Si può presentare una DIA per una nuova costruzione
Si
La DIA è nata con la legge 662/1996
Nel 1999 le regioni Lombardia e Toscana hanno varato due leggi regionali che prevedevano l’estensione delle norme nazionali sull’autocertificazione contenute nella legge 662/1996
E’ nata così la Super Dia ovvero una denuncia di inizio attività che, a determinate condizioni, va a coprire anche gli interventi assoggettati alla ex concessione edilizia (ora permesso a costruire).
La Super Dia è stat codificata dalla legge 443/2001 “Legge obiettivo”
Il D.P.R. n. 380/001 (modificato dal D.Lgs. 301/2002) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” ha stabilito i vari criteri riguardanti gli interventi in materia edilizia.
Vedi l’art. 22 del Testo Unico
Relativamente alla domanda in alternativa al permesso a costruire possono essere realizzati mediante DIA (che in questi casi diventa onerosa) i seguenti interventi:
- ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superficie ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamento delle destinazioni d’uso;
- di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi (in definitiva quando i vari piano attuativi siano molto precisi sulle indicazioni planivolumentriche e di tipologia degli interventi e dei materiali previsti)
- di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
In pratica, salvo precise indicazioni contenute in leggi regionali, fatta salva la ristrutturazione edilizia le nuove costruzioni, nella stragrande maggioranza, necessitano di permesso a costruire.
Le indicazioni sono di massima.
In bocca al lupo per l'orale.