bUONASERA
Ripasso interventi con SCIA - DIA e PC.....un articolo edilportale riporta che la SCIA si richiede per restauro, risanamento conservativo, mutam dest d'uso, fraz o accorp, varianti a permessi di costruire.....Dal DL Sviluppo!!
E' corretto??
Ele : [post n° 280147]
CHIARIMENTI SCIA
grazie....ma è corretto che può intervenire anche per frazionamento-accorpamento di più unità immobiliari o per modifiche di prospetti???
....s.o.s....tanti dubbiiii
....s.o.s....tanti dubbiiii
Il DL 78/2010 (convertito nella L.122/2010) ed il DL 70/2011 (convertito nella L.106/2011) sono le principali norme di riferimento dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività - scia, che sostituisce la dia in tutte le norme nazionali e locali che la enunciano.
Con la SCIA si informa la P.A. dei lavori che si intendono eseguire, senza attendere i 30 giorni dalla presentazione della domanda. La P.A. può entro 30 gg da deposito adottare un provevdimento di divieto prosecuzione lavori e rimozione degli effetti dannosi; decorso tale termine può intervenire solo in presenza di pericolo per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salure e la sicurezzza pubblica.
N.B. pere immobili soggetti a vincoli (es. soprintendenza) la scia non sostituisce il N.O. dell'ente che lo ha imposto, al quale bisogna chiedere formalmente il parere, prima dell'inizio dei lavori.
Il campo di applicazione della scia ricalca quello della precedente dia, salvo disposizioni locali adottate dai singoli comuni e comprende:
- interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio e/o comportino aumento delle u.i.;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (anche con cambio di destinazione d'uso fuori dai centri storici).
Con la SCIA si informa la P.A. dei lavori che si intendono eseguire, senza attendere i 30 giorni dalla presentazione della domanda. La P.A. può entro 30 gg da deposito adottare un provevdimento di divieto prosecuzione lavori e rimozione degli effetti dannosi; decorso tale termine può intervenire solo in presenza di pericolo per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salure e la sicurezzza pubblica.
N.B. pere immobili soggetti a vincoli (es. soprintendenza) la scia non sostituisce il N.O. dell'ente che lo ha imposto, al quale bisogna chiedere formalmente il parere, prima dell'inizio dei lavori.
Il campo di applicazione della scia ricalca quello della precedente dia, salvo disposizioni locali adottate dai singoli comuni e comprende:
- interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio e/o comportino aumento delle u.i.;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (anche con cambio di destinazione d'uso fuori dai centri storici).