Qunt'è la superficie minima aeroilluminate per la chiesa?1/20?
Io ho fatto delle finestre strette lunghe (fax simile di una vetrina) .. non pensavo ad apribili ma adesso mi è venuto il dubbio!
Avete dei particolari tecnici?
stella : [post n° 43105]
chiesa palermo
mI Hnno riferito che per le chiese non c'è una normativa a riguardo delle superfici aereoilluminanti. L'unica cosa da prevedere è il RICAMBIO dell'aria con aperture.
volevo chiedervi se avevato disegnato nella planimetria al 500 il campanile e se avete disegnato tutto ciò che era richiesto nel tema
che io sappia per la chiesa non ci sono particolari disposizioni normative e le nìuniche da terner presente sono la normativa antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. le norme ecclesiastiche sono abbastanza libere.
che io sappia per la chiesa non ci sono particolari disposizioni normative e le nìuniche da terner presente sono la normativa antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. le norme ecclesiastiche sono abbastanza libere.
Ciao, io il campanile non l'ho fatto quindi non do dirti, per quanto riguarda le "normative" sono delle indicazioni che ho trovato in internet del consiglio episcopale se mi scrivi la maol te le invio
ciao stella anch'io non ho fatto il campanile ma l'ho indicato solo nello schema funzionale.
sono preoccupata perchè mi sono resa conto di avere fatto diversi errori
sto cercando di reperire vari particolari architettonici per la struttura che ho pensato tutta in c.a
sono preoccupata perchè mi sono resa conto di avere fatto diversi errori
sto cercando di reperire vari particolari architettonici per la struttura che ho pensato tutta in c.a
mi è stato inviato credo che sia la stessa normativa da una mia amica che anche lei deve sostenere l'esame a palermo ma tu quando hai l'esame? come hai deciso di fare la chiesain che struttura e la copertura come è io ho il tetto piano ....
Ciao rosi!Io non ho posizionato il campanile neanche al 500! Speriamo che non rompano! Io ho l'esame l'8 marzo ... tra 15 gg sto per sclerare! Comunque ho fatto la chiesa larga 15 m (con pilastri a 7,5) e lunga 30.
Il tetto è piano e mi pare di aver fatto i muri perimetrali in mattoni (spessore 40) e i pilastri c.a. Ho fatto delle vetrate strette e lunghe che non so dove andare a pescare il particolare e non ho messo nessun pnt luce.
Ho disegnato un ciborio ... che ricordo molto vagamente e l'altare so che l'ho fatto ma devo aver disegnato un cubo in marmo ... devo cercarmi anche quel particolare ... comunque a inizio lista ho messo un sito per scaricare particolari costruttivi! Tu quando hai l'esame?
Il tetto è piano e mi pare di aver fatto i muri perimetrali in mattoni (spessore 40) e i pilastri c.a. Ho fatto delle vetrate strette e lunghe che non so dove andare a pescare il particolare e non ho messo nessun pnt luce.
Ho disegnato un ciborio ... che ricordo molto vagamente e l'altare so che l'ho fatto ma devo aver disegnato un cubo in marmo ... devo cercarmi anche quel particolare ... comunque a inizio lista ho messo un sito per scaricare particolari costruttivi! Tu quando hai l'esame?
ciao stella! io ho l'esame il 15 marzo . comunque ho fatto la chiesa se non ricordo male larga 12 circa e lunga 20 i muri perimetrali di spessore 30 ma la maglia strutturale non l'ho indicata. le vetrate le ho messe a nastro nella navata e dierto l'alare strette e lunghe verticali il ciborio non l'ho dsegnato e penso di dire che è incassato nel muro ho visto degli esempi su una rivista di arte sacra
Anche io ho le vetrate strette e lunghe verticali ... appurato che non le vogliono in alluminio ma ferro o legno .. hai qualche particolare?
per le finestere in ferro e in legno ho visto che sul manuale dell'architetto ci sono ma non so se possono andar bene quindi penso di andare presso un negozio di infissi per farmi dare qualche particolare delle finestre fisse e di quelle che aprono a vasistas
RELAZIONE GEOTECNICA (SULLE INDAGINI - SULLE FONDAZIONI)
1. La relazione geotecnica
All'art. A.2. del D.M. 11/03/88 si legge che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti, come si evince dai punti B.5 e C.2 del D.M. 11/03/88 ed anche dal comma A.3. della Circ. LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 (istruzioni applicative) in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali, costituita dai seguenti elaborati:
a) una relazione geotecnica sulle indagini, che illustra le indagini sui terreni e sulle rocce finalizzate a ricostruire il modello reale del terreno, cioè a supportare il Progettista nelle scelte progettuali. Essa comprenderà di norma:
* Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto
* Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e localizzazione delle falde idriche
* Documentazione ed elaborazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio
* Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti.
* Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico.
* metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo;
* sistemi di drenaggio degli scavi e relativo dimensionamento
Su richiesta del Progettista, in stretta collaborazione e scambio di informazioni con lo Stesso, nella relazione geotecnica potranno essere date indicazioni e formulate ipotesi, che il Progettista potrà far proprie o meno nella relazione geotecnica sulle fondazioni (vedi successivo punto b), circa:
* capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al tipo di fondazione più idoneo da adottare;
* entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del terreno di fondazione;
* valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler;
* valutazione della portata e dei cedimenti di fondazioni profonde (palo singolo e palificate);
* spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie);
* valutazione del coefficiente di fondazione * nelle zone sismiche, etc..
Tale relazione geotecnica sulle indagini è di competenza dei tecnici specialisti abilitati ad eseguirle, e cioè del Geologo o dell'Ingengere geotecnico, così come sancito sia dal D.M. 18/11/1971 art. 29 (Tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi), sia dalla Sentenza n° 701/1995 del Consiglio di Stato (V Sezione).
b) In una relazione geotecnica sulle fondazioni, contenente i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta e dimensionamento della fondazione, del manufatto o dell'intervento; la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi e controlli; le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.
Tale relazione geotecnica sulle fondazioni è di competenza del Progettista, sia esso Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile, nell'ambito delle rispettive competenze. Essa terrà conto dei risultati e dei parametri evidenziati nella relazione geotecnica sulle indagini e nella relazione geologica (ove richiesta), e svilupperà i calcoli relativi alle verifiche sulle opere di fondazione e/o sul manufatto. Il Progettista allegherà al progetto ed ai calcoli delle fondazioni sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica sulle indagini, in modo che ne facciano parte integrante, relazioni che potrà controfirmare alla pari di tutti gli altri elaborati specialistici annessi al progetto (impianti elettrici e termici etc.).
In caso di manufatti di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadano in zone già note, le indagini in sito, cioè la relazione geotecnica sulle indagini, possono essere omesse.
In questo caso la relazione geotecnica sulle fondazioni, sempre a firma del Progettista Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile farà riferimento, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, a notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione: tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo (Art. C.3. del D.M. 11/03/88).
In merito al tipo di indagine richiesta (relazione geologica, relazione geotecnica sulle indagini, relazione geotecnica sulle fondazioni) e limitatamente alle principali opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale, in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo schema generale riportato in Tab I.
2. Le competenze
Relazione geotecnica sulle indagini > GEOLOGO - INGEGNERE GEOTECNICO
Relazione geotecnica sulle fondazioni > PROGETTISTA (ING., ARCH., GEOM., P.ED.), nell'ambito delle rispettive competenze
1. La relazione geotecnica
All'art. A.2. del D.M. 11/03/88 si legge che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti, come si evince dai punti B.5 e C.2 del D.M. 11/03/88 ed anche dal comma A.3. della Circ. LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 (istruzioni applicative) in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali, costituita dai seguenti elaborati:
a) una relazione geotecnica sulle indagini, che illustra le indagini sui terreni e sulle rocce finalizzate a ricostruire il modello reale del terreno, cioè a supportare il Progettista nelle scelte progettuali. Essa comprenderà di norma:
* Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto
* Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e localizzazione delle falde idriche
* Documentazione ed elaborazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio
* Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti.
* Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico.
* metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo;
* sistemi di drenaggio degli scavi e relativo dimensionamento
Su richiesta del Progettista, in stretta collaborazione e scambio di informazioni con lo Stesso, nella relazione geotecnica potranno essere date indicazioni e formulate ipotesi, che il Progettista potrà far proprie o meno nella relazione geotecnica sulle fondazioni (vedi successivo punto b), circa:
* capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al tipo di fondazione più idoneo da adottare;
* entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del terreno di fondazione;
* valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler;
* valutazione della portata e dei cedimenti di fondazioni profonde (palo singolo e palificate);
* spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie);
* valutazione del coefficiente di fondazione * nelle zone sismiche, etc..
Tale relazione geotecnica sulle indagini è di competenza dei tecnici specialisti abilitati ad eseguirle, e cioè del Geologo o dell'Ingengere geotecnico, così come sancito sia dal D.M. 18/11/1971 art. 29 (Tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi), sia dalla Sentenza n° 701/1995 del Consiglio di Stato (V Sezione).
b) In una relazione geotecnica sulle fondazioni, contenente i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta e dimensionamento della fondazione, del manufatto o dell'intervento; la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi e controlli; le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.
Tale relazione geotecnica sulle fondazioni è di competenza del Progettista, sia esso Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile, nell'ambito delle rispettive competenze. Essa terrà conto dei risultati e dei parametri evidenziati nella relazione geotecnica sulle indagini e nella relazione geologica (ove richiesta), e svilupperà i calcoli relativi alle verifiche sulle opere di fondazione e/o sul manufatto. Il Progettista allegherà al progetto ed ai calcoli delle fondazioni sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica sulle indagini, in modo che ne facciano parte integrante, relazioni che potrà controfirmare alla pari di tutti gli altri elaborati specialistici annessi al progetto (impianti elettrici e termici etc.).
In caso di manufatti di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadano in zone già note, le indagini in sito, cioè la relazione geotecnica sulle indagini, possono essere omesse.
In questo caso la relazione geotecnica sulle fondazioni, sempre a firma del Progettista Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile farà riferimento, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, a notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione: tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo (Art. C.3. del D.M. 11/03/88).
In merito al tipo di indagine richiesta (relazione geologica, relazione geotecnica sulle indagini, relazione geotecnica sulle fondazioni) e limitatamente alle principali opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale, in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo schema generale riportato in Tab I.
2. Le competenze
Relazione geotecnica sulle indagini > GEOLOGO - INGEGNERE GEOTECNICO
Relazione geotecnica sulle fondazioni > PROGETTISTA (ING., ARCH., GEOM., P.ED.), nell'ambito delle rispettive competenze
RELAZIONE GEOLOGICA
La relazione geologica, di competenza esclusiva del Geologo, è prescritta per tutte le opere pubbliche e private da realizzare in:
* aree dichiarate sismiche ex L. 2/2/74 n° 64
* aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L.1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso) ed in ogni caso per le seguenti opere (sezioni E, F, G, H I, L, M e O del D.M. 11/03/88):
* Sezione E: manufatti di materiali sciolti (strade, rilevati, argini, terra armata o rinforzata)
* Sezione F: gallerie e manufatti sotterranei (ivi compresi cantine e parcheggi sotterranei)
* Sezione G: qualsiasi intervento che comporti la valutazione della stabilità del pendio e/o del fronte di scavo
* Sezione H: fattibilità geotecnica di opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili o industriali; ristrutturazione di insediamenti già esistenti; reti idriche e fognarie, reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade, ferrovie ed idrovie; opere marittime e difese costiere; aeroporti; bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua; sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo; bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di materiali da costruzione)
* Sezione I: discariche e colmate
* Sezione L: emungimenti da falde idriche
* Sezione M: consolidamento dei terreni
* Sezione O: ancoraggi
In applicazione della L. 64/74 e della sezione H del D.M. 11/03/88 la Regione Toscana ha inoltre promulgato la L.R. n.21/84 e la Deliberazione n. 94/85 che prevedono indagini geologico-tecniche specifiche di supporto alla pianificazione urbanistica.
La caratterizzazione morfologica, geologica ed idrogeologica del terreno è infine prevista per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti, così come detta il D.M. 10 Settembre 1990 n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria") al Capo X, artt. 54 e segg.. I contenuti della relazione geologica, che costituiscono gli elementi indispensabili per la valutazione della compatibilità tra l'opera in progetto ed il contesto geologico-ambientale, dovranno essere i seguenti:
1) Esame ed inquadramento dell'intervento nel contesto dello Strumento Urbanistico vigente (pericolosità e fattibilità).
2) Caratteri della successione litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente significativo e per una profondità comunque non inferiore all'ambito rientrante nel concetto di "volume significativo" (profondità del terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento).
3) Definizione della distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione, fessurazione e degradabilità nonchè un primo giudizio qualitativo sulle loro caratteristiche geomeccaniche.
4) Caratteri tettonici generali e geostrutturali di dettaglio ai fini del comportamento fisico meccanico e dell'equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi, con particolare attenzione sia alle condizioni a "breve termine" durante la fase di costruzione dell'opera, sia a "lungo termine", a costruzione ultimata.
5) Lineamenti geomorfologici della zona e analisi dei processi morfogenetici con specifico riferimento ai dissesti in atto o potenziali ed alla loro tendenza evolutiva tenendo anche conto delle reali incidenze dell'intervento esaminando le condizioni di stabilità pre e post intervento.
6) Le condizioni geoidrogeologiche del sito, con particolar riguardo a:
a - schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
b - i livelli piezometrici e la loro escursione stagionale
7) Le possibilità di inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici con riferimento a quanto specificato al punto 4), in relazione all'esecuzione di pozzi idrici di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione, di inumazione di cadaveri etc..
A corredo della relazione geologica saranno presentati di norma i seguenti elaborati grafici:
* Inquadramento geologico generale alla scala dello strumento urbanistico con eventuale sezione geologica espicativa
* Carta geomorfologica con rappresentazione dei processi morfologici in atto e/o potenziali
* Carta geologico-geotecnica di dettaglio in scala 1:500÷1:2.000 con ubicazione delle prove in sito effettuate
* Sezione/i significativa/e geologico-geotecnica/che di dettaglio in scala opportuna (1:100÷1:500) contenente la ricostruzione stratigrafica in base alle indagini eseguite ad hoc od esistenti.
La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica del sito debbono essere reciprocamente coerenti: la relazione geotecnica sulle indagini deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.
In merito al tipo di indagine richiesta (relazione geologica, relazione geotecnica sulle indagini, relazione geotecnica sulle fondazioni) e limitatamente alle principali opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale, in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo schema generale riportato in Tab I.
2. Le competenze
Relazione geologica > GEOLOGO
La relazione geologica, di competenza esclusiva del Geologo, è prescritta per tutte le opere pubbliche e private da realizzare in:
* aree dichiarate sismiche ex L. 2/2/74 n° 64
* aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L.1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso) ed in ogni caso per le seguenti opere (sezioni E, F, G, H I, L, M e O del D.M. 11/03/88):
* Sezione E: manufatti di materiali sciolti (strade, rilevati, argini, terra armata o rinforzata)
* Sezione F: gallerie e manufatti sotterranei (ivi compresi cantine e parcheggi sotterranei)
* Sezione G: qualsiasi intervento che comporti la valutazione della stabilità del pendio e/o del fronte di scavo
* Sezione H: fattibilità geotecnica di opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili o industriali; ristrutturazione di insediamenti già esistenti; reti idriche e fognarie, reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade, ferrovie ed idrovie; opere marittime e difese costiere; aeroporti; bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua; sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo; bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di materiali da costruzione)
* Sezione I: discariche e colmate
* Sezione L: emungimenti da falde idriche
* Sezione M: consolidamento dei terreni
* Sezione O: ancoraggi
In applicazione della L. 64/74 e della sezione H del D.M. 11/03/88 la Regione Toscana ha inoltre promulgato la L.R. n.21/84 e la Deliberazione n. 94/85 che prevedono indagini geologico-tecniche specifiche di supporto alla pianificazione urbanistica.
La caratterizzazione morfologica, geologica ed idrogeologica del terreno è infine prevista per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti, così come detta il D.M. 10 Settembre 1990 n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria") al Capo X, artt. 54 e segg.. I contenuti della relazione geologica, che costituiscono gli elementi indispensabili per la valutazione della compatibilità tra l'opera in progetto ed il contesto geologico-ambientale, dovranno essere i seguenti:
1) Esame ed inquadramento dell'intervento nel contesto dello Strumento Urbanistico vigente (pericolosità e fattibilità).
2) Caratteri della successione litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente significativo e per una profondità comunque non inferiore all'ambito rientrante nel concetto di "volume significativo" (profondità del terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento).
3) Definizione della distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione, fessurazione e degradabilità nonchè un primo giudizio qualitativo sulle loro caratteristiche geomeccaniche.
4) Caratteri tettonici generali e geostrutturali di dettaglio ai fini del comportamento fisico meccanico e dell'equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi, con particolare attenzione sia alle condizioni a "breve termine" durante la fase di costruzione dell'opera, sia a "lungo termine", a costruzione ultimata.
5) Lineamenti geomorfologici della zona e analisi dei processi morfogenetici con specifico riferimento ai dissesti in atto o potenziali ed alla loro tendenza evolutiva tenendo anche conto delle reali incidenze dell'intervento esaminando le condizioni di stabilità pre e post intervento.
6) Le condizioni geoidrogeologiche del sito, con particolar riguardo a:
a - schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
b - i livelli piezometrici e la loro escursione stagionale
7) Le possibilità di inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici con riferimento a quanto specificato al punto 4), in relazione all'esecuzione di pozzi idrici di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione, di inumazione di cadaveri etc..
A corredo della relazione geologica saranno presentati di norma i seguenti elaborati grafici:
* Inquadramento geologico generale alla scala dello strumento urbanistico con eventuale sezione geologica espicativa
* Carta geomorfologica con rappresentazione dei processi morfologici in atto e/o potenziali
* Carta geologico-geotecnica di dettaglio in scala 1:500÷1:2.000 con ubicazione delle prove in sito effettuate
* Sezione/i significativa/e geologico-geotecnica/che di dettaglio in scala opportuna (1:100÷1:500) contenente la ricostruzione stratigrafica in base alle indagini eseguite ad hoc od esistenti.
La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica del sito debbono essere reciprocamente coerenti: la relazione geotecnica sulle indagini deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.
In merito al tipo di indagine richiesta (relazione geologica, relazione geotecnica sulle indagini, relazione geotecnica sulle fondazioni) e limitatamente alle principali opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale, in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo schema generale riportato in Tab I.
2. Le competenze
Relazione geologica > GEOLOGO
in parole più semplici
La geotecnica, è la scienza che studia le caratteristiche chimiche e fisiche dei terreni di fondazione allo scopo di prevedere l'andamento , nel tempo, delle deformazioni dei terreni stessi provocate dalla pressione delle costruzioni, o se si vuole, secondo la definizione redatta da un gruppo di docenti prodotta in atti dal consiglio nazionale degli ingegneri, la scienza che studia "la risposta meccanica di terreni e rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di volume causate da gravità, eventi sismici o moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a erosione e scavi all'aperto o in sotterraneo". Essa è classificabile tra i numerosi settori della geologia applicata.
La relazione geotecnica è appunto quella che riguarda il comportamento del terreno in seguito alla posa della costruzione che si progetta, secondo la definizione ora data .della geotecnica. La relazione geologica, di cui tratta il citato decreto ministeriale, contiene invece, per quanto qui interessa, lo studio o la descrizione geologica dell'intera zona nella quale l'opera deve sorgere.
La geotecnica, è la scienza che studia le caratteristiche chimiche e fisiche dei terreni di fondazione allo scopo di prevedere l'andamento , nel tempo, delle deformazioni dei terreni stessi provocate dalla pressione delle costruzioni, o se si vuole, secondo la definizione redatta da un gruppo di docenti prodotta in atti dal consiglio nazionale degli ingegneri, la scienza che studia "la risposta meccanica di terreni e rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di volume causate da gravità, eventi sismici o moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a erosione e scavi all'aperto o in sotterraneo". Essa è classificabile tra i numerosi settori della geologia applicata.
La relazione geotecnica è appunto quella che riguarda il comportamento del terreno in seguito alla posa della costruzione che si progetta, secondo la definizione ora data .della geotecnica. La relazione geologica, di cui tratta il citato decreto ministeriale, contiene invece, per quanto qui interessa, lo studio o la descrizione geologica dell'intera zona nella quale l'opera deve sorgere.