Ciao a tutti!
Nell'ambito della redazione di una perizia per la verifica della sussistenza del rispetto delle norme vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in una AUTOSCUOLA, secondo voi, questa tipologia di edificio è soggetta ai sensi del D.M. 236/89 - allegato "A"
- al rispetto del requisito della accessibilità in quanto "Attività sociale" assimilabile alla scuola?
oppure:
- al solo rispetto dei requisiti di visitabilità-adattabilità (nel caso in cui non sia soggetta al collocamento obbligatorio) "in quanto locale aperto al pubblico non previsto nelle precedenti categorie" ?
Il quesito mi serve soprattutto per capire se il servizio igienico, essendo la superficie totole dell'autoscuola inferiore a 250 mq, deve essere accessibile o se è sufficiente l'adattabilità.
Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti
Giada : [post n° 118873]
Normativa barriere architettoniche autoscuola
E' privata, ma è aperta al pubblico, essendo un'autoscuola. Tu quindi la faresti propendere verso un'attività tipo "ufficio" più che verso la categoria "scuola"?
grazie
grazie
io sì, ma magari mi sbaglio (visto che non è attività chiaramente specificata)... se hai dubbi applica la soluzione più restrittiva (accessibilità)
bye bye
bye bye
Grazie, nel frattepo ho chiesto anche un parere per iscritto all'ufficio provinciale che si occupa di dare consulenza in materia di barriere architettoniche. Ti faccio sapere la risposta.
Giada
Giada