ciao a tutti..
sapete se x fare il corso sulla 494 è necessario essere iscritti all'albo??(sono di brescia)
grazie..
ciaooo
www.collegio.geometri.mi.it/
proprio in questi giorni è uscito questo corso... prova a dare un occhiata.
proprio in questi giorni è uscito questo corso... prova a dare un occhiata.
assolutamente no! a dire il vero non devi nemmeno essere laureato...ti basta un diploma in genere, perchè il corso è completo e ti abilita alla redazione di piani di sicurezza e di ponteggi sui cantieri temporanei e mobili come coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. naturalmente chi segue il corso è quasi sempre un tecnico-progettista, quindi almeno geometra... ma ho conosciuto persino ingegneri informatici che lo hanno frequentato...!
per esercitare l'attività di coordinatore basta il titolo di studio e un tot di pratica nel settore dell'edilizia...
ma no! ginetta diceva che molti coordinatori per la sicurezza non sono architetti o ingegneri... è chiaro che serve un tot di esperienza in edilizia,ma anche io conosco progettisti (geometri non abilitati, ingegneri elettronici...) che fanno i coordinatori.
Occorrerebbe precisare...
.... ti basta un diploma in genere.... non è vero; uno che esce dalle magistrali non può fare il coordinatore
La laurea in ingegneria invece è contemplata in tutte le sue specializzazioni
...per i ponteggi poi... il 494 non c'entra nulla; se il ponteggio necessita di progetto, allora deve essere redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all'ordine.
.... ti basta un diploma in genere.... non è vero; uno che esce dalle magistrali non può fare il coordinatore
La laurea in ingegneria invece è contemplata in tutte le sue specializzazioni
...per i ponteggi poi... il 494 non c'entra nulla; se il ponteggio necessita di progetto, allora deve essere redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all'ordine.
Allora, calma. Non può farlo chiunque questo corso e tantomeno il mestiere. Puoi essere un geometra, un agrario, un ingegnere, un architetto. E poi hai bisogno di un anno di presenza in cantiere per architetti e ingegneri, due per gli agrari (laureati) e tre per i geometri e gli agrari (diplomati). Mentre se sei in edilizia da dieci anni, ovviamente hai lavorato dieci anni in cantiere, hai automaticamente il certificato. Per ulteriori chiarimenti basta chiedere all'asl.
dimenticavo che una volta laureato, l'attestato te lo consegnano alla fine del corso, ma se non hai la firma non puoi esercitare proprio nulla.. architetto significa Architetto e non dottore.. la stessa cosa vale per i geometri che devono essere iscritti al collegio dei geometri per poter sfruttare l'attestato...
ti sbagli.
Il decreto chiede il titolo di studio e non l'abilitazione.
E non è vero che hai l'abilitazione a fare il coordinatore dopo dieci anni di edilizia
ART. 10 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi ci cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Il decreto chiede il titolo di studio e non l'abilitazione.
E non è vero che hai l'abilitazione a fare il coordinatore dopo dieci anni di edilizia
ART. 10 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi ci cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
ehi ehi lory.. io non avevo tutta questa roba sotto il naso.. ma nonostante abbia fatto il corso ero convintadi dover avere l'abilitazione.. ora ho tutto il materiale a casa e quindi non posso consultarlo.. ovviamente mi fido.. hai messo l'estratto.. quello che volevo puntualizzare era soprattutto il fatto che non può farlo chiunque.. Comunque c'è qualcosa che non mi torna.. non è sfiducia ma se aspetti oggi pomeriggio controllo le mie fonti ok? xxx Vale
la sicurezza è un ambito che mi interessa particolarmente; e spero che interessi tutti
quindi ben vengano gli scambi reciproci di informazioni..
a risentirci
quindi ben vengano gli scambi reciproci di informazioni..
a risentirci
sono d'accordo con te.. se qualcuno mi corregge perchè sbaglio non posso fare altro che apprezzare..vuol dire che prima di tutto non è egoista e non si tiene il sapere per se.. cosa che apprezzo infinitamente.. a dopo.. (non volevo fare la mielosa..)
ciao a tutti i colleghi, io a padova per fare il corso promosso dall'ordine devo iscrivermi all'albo, ma paradossalmente con il diploma di geometra potrei farlo! vi pare! il corso lo possono fare anche i periti agrari, industriali, etc, serve comunque un diploma.
è dovuto al fatto che qualche ordine organizza i corsi solo per i propri iscritti....
A Roma mi pare non sia così... molti architetti sono andati a fare il corso dagli ingegneri, e molti ingegneri e geometri sono venuti da noi!
Anzi, ti dirò di più, ho visto che qualche ordine pubblica sul proprio sito anche l'albo degli iscritti che sono in possesso dell'attestato...
A Roma mi pare non sia così... molti architetti sono andati a fare il corso dagli ingegneri, e molti ingegneri e geometri sono venuti da noi!
Anzi, ti dirò di più, ho visto che qualche ordine pubblica sul proprio sito anche l'albo degli iscritti che sono in possesso dell'attestato...
vi porgo un quesito....
viste le eterogenee figure a cui è consentito svolgere l'attività di coordinatore; secondo voi un laureato in scienze forestali o un agrotecnico possono fare i coordinatori per un grattacielo?
Il decreto dice Si (o meglio non dice No)
Da reminescenze di corso... ricordo che mi dissero che tutti sono abilitati... nel settore delle proprie competenze... ma questo dove sta scritto?
viste le eterogenee figure a cui è consentito svolgere l'attività di coordinatore; secondo voi un laureato in scienze forestali o un agrotecnico possono fare i coordinatori per un grattacielo?
Il decreto dice Si (o meglio non dice No)
Da reminescenze di corso... ricordo che mi dissero che tutti sono abilitati... nel settore delle proprie competenze... ma questo dove sta scritto?
wow.. devo dirre che l'argomento comincia a essere confuso.. forse sarà che ogni regione gestisce a modo suo le situazioni?? ma come possibile se tali decreti e leggi e norme sono statali?? io oggi spulcerò tra le mie cose e vi farò sapere a TORINO come funziona...
secondo il buon senso ognuno dovrebbe andare a fare il coordinare nel proprio settore di competenza, ma.... siamo in italia, non mi meraviglierebbe il contrario!
L'art.19 del D.Lgs 494/96 sulle norme transitorie spiega che i dieci anni a cui facevo riferimento sono solo 4:
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che
consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in
materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori
di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere,
documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorità' che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
Ci sono state modifiche in data 18/04/2000 sul decreto che ora non trovo ma magari voi le sapete quindi non ne parlo (perchè non le trovo..)
La regione Piemonte indica il Coordinatore di Progettazione e quello di Esecuzione come "PROFESSIONISTA" in possesso di specifici requisiti. Ora, ponendo il fatto che Lorenzo ha assolutamente ragione nel dire che occorre solo il diploma di laurea (etc), mi chiedo in italiano cosa significhi esattamente la parola professionista. Non è quanto meno fuorviante il fatto che facciano credere che tu debba essere stato abilitato tramite esame di stato per potere esercitare, quando invece devi solo esserti laureato?? perchè è di questo che si tratta, o sbaglio? magari è la fretta che mi fa sbagliare.. E poi, perchè questi professionisti vengono chiamati Architetti e ingegneri (etc) quando tale figura la si diventa solo dopo aver passato l'esame di stato?? prima si è dottori..
Dico bene?? il tempo di arrivare in ufficio e leggerò le risposte..
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,
non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che
consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in
materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori
di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere,
documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorità' che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di
vigilanza territorialmente competente.
Ci sono state modifiche in data 18/04/2000 sul decreto che ora non trovo ma magari voi le sapete quindi non ne parlo (perchè non le trovo..)
La regione Piemonte indica il Coordinatore di Progettazione e quello di Esecuzione come "PROFESSIONISTA" in possesso di specifici requisiti. Ora, ponendo il fatto che Lorenzo ha assolutamente ragione nel dire che occorre solo il diploma di laurea (etc), mi chiedo in italiano cosa significhi esattamente la parola professionista. Non è quanto meno fuorviante il fatto che facciano credere che tu debba essere stato abilitato tramite esame di stato per potere esercitare, quando invece devi solo esserti laureato?? perchè è di questo che si tratta, o sbaglio? magari è la fretta che mi fa sbagliare.. E poi, perchè questi professionisti vengono chiamati Architetti e ingegneri (etc) quando tale figura la si diventa solo dopo aver passato l'esame di stato?? prima si è dottori..
Dico bene?? il tempo di arrivare in ufficio e leggerò le risposte..
posso strozzarti? :)
Quelle che hai citato sono le norme transitorie, che sono tramontate da un pezzo...... :)
Quindi oggi non hanno più nessun valore.
All'inizio, per consentire l'attuazione del decreto, hanno emanato queste norme (transitorie, appunto), disponendo ai soggetti interessati di frequentare entro tre anni un corso da 60 ore...... ma quella è preistoria...
Per il fatto della Regione Piemonte... beh mi auguro che si riferiscano al professionista in linea generale. Infatti non tutte le professioni richiedono l'iscrizione ad un albo, ed il coordinatore è tra questi.... ovviamente sto ipotizzando... non sto nella mente di quelli del Piemonte...
Ciao, ci vediamo al party di domani.... :)
Quelle che hai citato sono le norme transitorie, che sono tramontate da un pezzo...... :)
Quindi oggi non hanno più nessun valore.
All'inizio, per consentire l'attuazione del decreto, hanno emanato queste norme (transitorie, appunto), disponendo ai soggetti interessati di frequentare entro tre anni un corso da 60 ore...... ma quella è preistoria...
Per il fatto della Regione Piemonte... beh mi auguro che si riferiscano al professionista in linea generale. Infatti non tutte le professioni richiedono l'iscrizione ad un albo, ed il coordinatore è tra questi.... ovviamente sto ipotizzando... non sto nella mente di quelli del Piemonte...
Ciao, ci vediamo al party di domani.... :)
Hai ragione.. comunque penso che l'argomento sia stato chiarito a sufficienza .. almeno quello l'abbiamo fatto!!
La regione Piemonte si riferisce a professionista in linea generale, ma io puntualizzavo sulla parola in sè.. mi chiedevo se non è fuorviante..
Alla fine, siccome hai ragione, MI TOCCA OFFRIRTI L'APERITIVO!!!!
ps. ti ringrazio perchè mi sono chiarita molto le idee a riguardo.. vale
La regione Piemonte si riferisce a professionista in linea generale, ma io puntualizzavo sulla parola in sè.. mi chiedevo se non è fuorviante..
Alla fine, siccome hai ragione, MI TOCCA OFFRIRTI L'APERITIVO!!!!
ps. ti ringrazio perchè mi sono chiarita molto le idee a riguardo.. vale